di Stefano MANINA
A completamento degli approfondimenti fin qui proposti dalla nostra redazione sull’argomento, si propone in lettura la circolare 300/STRAD/1/000009808.U/2026 del 7 aprile 2026 emessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno avente ad oggetto la LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.
La circolare diretta principalmente alle forze di polizia e ancor più agli organi di polizia stradale non si discosta nei contenuti in quella già emessa dal MIT e da noi commentata.
analizzando tuttavia le nuove procedure partendo proprio dal punto di vista dell’applicazione sulla strada della norma.
Il Ministero sottolinea come la novella legislativa abbia introdotto il principio dell’inopponibilità del fermo fiscale gravante sui veicoli iscritti al PRA ai fini della loro cancellazione dai registri pubblici per la rottamazione.
In concreto la nuova disposizione troverà applicazione ai predetti veicoli fuori uso iscritti al PRA:
rinvenuti dagli organi pubblici,
non reclamati dai proprietari
acquisiti per occupazione ai sensi delle norme del codice civile,
conferiti volontariamente dal proprietario o dal detentore ai centri di raccolta per la demolizione.
In tutti questi casi la legge 14/2026 prevede che la cancellazione dai pubblici registri sia sempre subordinata all’attestazione di inutilizzabilità del veicolo.
La circolare ribadisce che nel caso di conferimento volontario da parte del proprietario del veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale, la dichiarazione di inutilizzabilità è rilasciata su richiesta dell’interessato, previo pagamento di una tariffa determinata dalla polizia locale o dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada su cui il veicolo fuori uso è stato rinvenuto.
In tali casi l’interessato provvede direttamente alla consegna del veicolo al centro di raccolta , accompagnandolo con la dichiarazione di inutilizzabilità.
Nel caso in cui il veicolo abbandonato è rinvenuto dagli organi di polizia stradale il soggetto che ha attestato l’inutilizzabilità ne darà comunicazione sette giorni dall’adozione dell’attestazione medesima, all’intestatario risultante al PRA.
Unica deroga è data dalla presenza di motivi di incolumità pubblica di sicurezza pubblica o della circolazione stradale, di tutela ambientale, per esigenze di carattere militare, o per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.
In questi casi il veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale potrà esser rimosso immediatamente e conferito al centro di raccolta.
Tuttavia anche in questi casi, la demolizione rimane subordinata all’attestazione di inutilizzabilità che deve essere comunicata all’intestatario risultante al PRA con le medesime modalità sopra descritte.
In entrambi i casi, l’intestatario ha facoltà di opporsi all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dandone informazione all’ente procedente attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo
Decorso inutilmente tale termine, il veicolo potrà essere rimosso ed avviato alla demolizione accompagnandolo con l’attestazione di inutilizzabilità.
A meno che, ricevuta la comunicazione, l’intestatario del veicolo abbia provveduto autonomamente al conferimento del veicolo al centro di raccolta accompagnandolo con l’attestazione di inutilizzabilità dandone comunicazione all’ente procedente al fine di sospendere l’iter procedurale attivato.
In allegato la circolare in commento-









