di Stefano MANINA
Con la circolare n. 300/STRAD/1/0000015068.U/2026 del 25 maggio 2026) il Ministero dell’Interno ha diffuso e richiamando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla corretta interpretazione del codice unionale prescrittivo 42.01 relativo a conducenti con minoranze uditive.
Infatti il Mit a seguito di una segnalazione dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), ha segnalato alcuni casi concreti in cui i titolari di patente speciale per minorazione dell’udito con codice unionale 42.01 sono stati sanzionati per la presunta mancanza di specchietti retrovisori adattati in aggiunta a quelli di serie ordinariamente presenti su tutti i veicoli.
Il problema deriva dagli aggiornamenti che hanno interessato il codice unionale 42.011, la cui descrizione originaria “specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro”, è diventata “dispositivo retrovisore adattato”, creando incertezze sia per i titolari di patenti in argomento sia per gli organi di controllo.
Ricordiamo che tali aggiornamenti sono stati introdotti dalla direttiva 2015/653 del 24 aprile 2015, recepita con decreto 4novembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al riguardo il Ministero dell’Interno ha disposto che nelle more dell’individuazione dell’esatto contenuto della prescrizione del codice unionale “42.01” annotata sulla patente di guida di un conducente affetto da minorazione dell’udito la prescrizione debba ritenersi assolta con la sola presenza dei due specchi retrovisori esterni senza la necessità di una loro modifica o adattamento.
In allegato la circolare in commento del Ministero dell’Interno.
e la Nota del MIT al riguardo.










