E’ Trattamento dei dati anche senza registrazione delle riprese.
Di Michele Mavino
Il provvedimento n. 210 del 26 marzo 2026 del Garante per la protezione dei dati personali offre l’occasione per tornare su due aspetti che continuano a rappresentare le principali criticità nell’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, vale a dire l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati ed il rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori quando le telecamere possono anche solo potenzialmente consentire il controllo dell’attività dei dipendenti.
La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato dalla Questura di Roma presso un esercizio commerciale, nel quale veniva accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza installato a seguito di un furto subito dal locale. L’impianto risultava attivo e funzionante, ma privo sia della prescritta cartellonistica informativa, sia dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonostante la presenza di lavoratori dipendenti.
Il provvedimento è particolarmente interessante perché ribadisce un principio spesso sottovalutato dagli operatori economici e, talvolta, anche dagli enti pubblici. La semplice finalità di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale non esonera in alcun modo dal rispetto della disciplina privacy e delle norme lavoristiche. La videosorveglianza non è infatti un’attività libera, ma un trattamento di dati personali che deve essere costruito sin dall’origine nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dall’art. 5 del GDPR.
Il Garante richiama il consolidato orientamento secondo cui chiunque entri in un’area videosorvegliata deve essere preventivamente informato della presenza delle telecamere. L’informativa “semplificata”, normalmente rappresentata dal cartello con il simbolo della telecamera, non costituisce un mero adempimento formale, ma uno strumento essenziale per consentire all’interessato di comprendere che sta accedendo ad una zona soggetta a ripresa e di conoscere almeno gli elementi fondamentali del trattamento. La mancanza della cartellonistica integra pertanto una violazione sia dell’art. 13 del GDPR sia del principio di trasparenza.
Di particolare interesse è il richiamo del Garante alle Linee guida 3/2019 dell’EDPB, secondo cui le informazioni essenziali devono essere collocate prima dell’accesso all’area sorvegliata e in una posizione facilmente visibile. Si tratta di un’indicazione che assume rilievo pratico anche per le amministrazioni comunali e per i Comandi di polizia locale che gestiscono sistemi di videosorveglianza urbana, i quali devono verificare non solo la presenza dei cartelli, ma anche la loro effettiva visibilità e comprensibilità.
Ancora più significativa è la parte del provvedimento dedicata all’art. 4 della legge n. 300/1970. Il Garante sottolinea che quando un impianto di videosorveglianza può consentire, anche indirettamente, il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la sua installazione richiede necessariamente il previo accordo sindacale oppure, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Non assume rilevanza il fatto che il sistema sia stato installato esclusivamente per ragioni di sicurezza o che le immagini siano semplicemente visualizzate da remoto senza registrazione. La stessa Corte di Cassazione, richiamata nel provvedimento, ha più volte affermato che il semplice potenziale controllo dei lavoratori è sufficiente a far scattare le garanzie previste dalla normativa lavoristica.
Dal punto di vista sanzionatorio, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 2.000 euro, importo relativamente contenuto in considerazione dell’assenza di precedenti specifici e della recente installazione dell’impianto. Tuttavia, l’aspetto più incisivo del provvedimento non è tanto la sanzione economica quanto le misure correttive adottate. Da un lato, il titolare è stato obbligato a conformare il trattamento mediante l’installazione della corretta informativa, dall’altro, è stata disposta una vera e propria limitazione del trattamento, con il divieto di attivare il sistema durante gli orari di apertura dell’esercizio fino all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.










