Responsabilità erariale dopo la legge 1 2026

Codice appalti pubblici

Negli appalti la paura della firma cambia forma ma non sparisce.


di Luca Leccisotti

Negli appalti pubblici la “paura della firma” non è mai stata un mito mediatico. È un fatto organizzativo: si manifesta in ritardi, in iper-documentazione, in scelte procedurali iperprudenziali, in un uso eccessivo di clausole difensive e, più in generale, in un’amministrazione che, invece di governare il rischio, tenta di azzerarlo. La riforma introdotta con la legge 14 gennaio 2026 n. 1, intervenendo sulla responsabilità amministrativa azionabile davanti alla Corte dei conti, non elimina il rischio, ma lo ridisegna in modo radicale. E poiché il settore contrattuale è uno dei principali “generatori” di esposizione erariale (dalla scelta della procedura alle verifiche, dalle modifiche in corso d’opera alle riserve, dalle proroghe tecniche alle transazioni), l’impatto della riforma si legge soprattutto qui: negli affidamenti e nell’esecuzione.

Il cambiamento più evidente è il ritorno pieno della colpa grave come elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, dopo gli anni dello “scudo erariale” emergenziale che aveva limitato la responsabilità sostanzialmente alle ipotesi di dolo. È un ritorno che, a prima vista, potrebbe apparire come un irrigidimento rispetto alla stagione Covid e post-Covid. In realtà, la riforma fa una cosa più sofisticata: reintroduce la colpa grave, ma prova a renderla più prevedibile, a circoscriverla e, soprattutto, a costruire un sistema di esimenti e di limiti risarcitori che sposta parte del rischio dall’individuo all’ente, senza arrivare alla deresponsabilizzazione. È un tentativo di ricostruire un equilibrio, e la parola “equilibrio” è la chiave per capire come cambierà la condotta concreta di RUP, responsabili di fase, dirigenti tecnici, uffici gare e, in generale, di chi firma o concorre a firmare.

Il primo asse della riforma è la tipizzazione della colpa grave. Per decenni la colpa grave è stata un concetto elastico: formalmente distinto dalla colpa lieve, ma nella pratica spesso percepito come variabile, dipendente dal contesto e dalla sensibilità dell’organo requirente o giudicante. La conseguenza psicologica è stata la difensiva: se non so dove sia il confine, mi comporto come se il confine fosse ovunque. La riforma reagisce a questo stato di cose provando a individuare i casi tipici in cui la colpa grave si configura, restringendo – non annullando – il margine interpretativo. L’effetto non è “meno responsabilità”, ma più prevedibilità. E prevedibilità significa soprattutto una cosa: il funzionario può progettare il proprio comportamento per stare fuori dal perimetro della colpa grave, non soltanto sperare di non entrarci.

Questa tipizzazione va letta insieme a un dato che spesso viene sottovalutato nel mondo appalti: il diritto dei contratti è diventato un diritto ad altissima complessità e, soprattutto, ad alta densità di fonti. Il d.lgs. 36/2023, i correttivi, gli allegati, le linee interpretative, i pareri, le pronunce amministrative e contabili, la normativa digitale, le regole su PNRR, i CAM, il BIM, i vincoli di centralizzazione degli acquisti, costruiscono una trama in cui l’errore non è più l’eccezione, è un rischio strutturale. Se il rischio strutturale viene scaricato integralmente sul singolo, l’amministrazione rallenta. Se viene scaricato integralmente sull’ente, si perde deterrenza. La riforma tenta di stare in mezzo: colpa grave sì, ma definita; e poi, soprattutto, esimenti che proteggono chi si è mosso dentro binari riconoscibili.

È qui che entra il secondo asse: il sistema delle esimenti. La riforma introduce circostanze che escludono la colpa grave e, quindi, la responsabilità. Non è un dettaglio: è un segnale culturale. L’ordinamento dice al funzionario: se tu ti muovi in un contesto di controllo e di indirizzo qualificato, il rischio personale si riduce, perché lo Stato non può chiederti di essere un eroe interpretativo in solitudine. Le esimenti principali hanno un tratto comune: premiano la tracciabilità e l’adesione a indirizzi qualificati.

La prima esimente riguarda gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: se l’atto è stato vistato e registrato, e il fatto dannoso si colloca in quel perimetro o nei suoi presupposti logico-giuridici, la colpa grave viene esclusa. Negli appalti, questa clausola può incidere più di quanto si pensi in alcuni comparti e su alcuni atti a forte valenza finanziaria, specie quando si tratta di interventi con strutture di controllo più intense. Il messaggio, però, è generale: quando un atto è “passato” da un controllo preventivo, non puoi poi trattare il funzionario come se avesse agito in un vuoto di garanzie. È un modo per riallocare il rischio verso l’ente e verso il sistema dei controlli, evitando che il controllo sia vissuto come un intralcio e trasformandolo, invece, in una cintura di sicurezza.

La seconda esimente è quella che, operativamente, peserà di più negli uffici gare: l’adesione a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Qui la riforma riconosce un fatto: in un diritto complesso, il funzionario non può essere punito perché ha seguito un orientamento consolidato, anche se, in futuro, quell’orientamento venisse superato. Per gli appalti questo è decisivo: molte scelte operative (rotazione, equivalenza, criteri OEPV, soccorso istruttorio, requisiti, gestione dell’anomalia, modifiche contrattuali, proroghe, accesso agli atti, qualificazione di servizi e concessioni) vivono di diritto vivente più che di lettera astratta. Se la stazione appaltante costruisce un fascicolo che dimostra adesione a orientamenti prevalenti, il rischio personale si riduce. La conseguenza è immediata: cresce l’importanza di una istruttoria “di giurisprudenza operativa”, non come citazionismo, ma come mappa di coerenza. Non serve riempire gli atti di sentenze; serve dimostrare che la soluzione adottata non era arbitraria, ma coerente con un indirizzo oggettivamente prevalente.

La terza esimente, più circoscritta, riguarda PNRR e PNC sotto una certa soglia e, più in generale, questioni di contabilità pubblica: se l’azione è stata adottata in conformità a un parere consultivo della stessa Corte dei conti, il funzionario è protetto. Questa previsione è un invito a usare la funzione consultiva come strumento di governo del rischio nei casi davvero dubbi, soprattutto quando la scelta deve essere rapida e l’incertezza interpretativa è elevata. È anche un incentivo a smettere di decidere “a intuito” in materie contabili delicate: se cerchi un ancoraggio qualificato e lo segui, il sistema ti protegge.

Il terzo asse è quello che sposterà l’attenzione del personale, perché tocca direttamente l’esposizione economica: la riduzione legale del danno risarcibile, salvo dolo o illecito arricchimento. Qui la riforma compie una scelta netta: fuori dai casi più gravi, il risarcimento non può superare una quota del pregiudizio accertato e, comunque, non può superare un tetto legato alla retribuzione lorda o al corrispettivo dell’incarico. Questa previsione cambia la psicologia della firma, perché riduce il rischio di “rovina personale” derivante da errori gravi ma non dolosi. Nella prassi degli appalti, dove i numeri possono essere enormi (varianti, contenziosi, ritardi, rinegoziazioni, risoluzioni), l’esposizione potenziale era spesso percepita come sproporzionata rispetto alla capacità individuale di controllo, soprattutto in contesti organizzativi fragili. Il limite legale sposta l’asse: non elimina il rischio, ma lo rende, per così dire, “assicurabile” e “governabile”.

E infatti il quarto asse introduce un elemento destinato a incidere profondamente sulla governance interna: l’obbligo di stipulare polizze assicurative per chi gestisce risorse pubbliche e, quindi, è esposto a responsabilità amministrativa. È una misura che può essere letta in due modi. Da un lato, come strumento di rassicurazione, perché se la responsabilità è assicurata, il singolo funzionario non si sente “solo” di fronte al rischio. Dall’altro, come fattore di disciplinamento: il mercato assicurativo, quando entra, pretende regole, procedure, tracciabilità. Le polizze non coprono l’arbitrio e spesso impongono standard minimi di comportamento. In questo senso, l’assicurazione può diventare un ulteriore driver verso la standardizzazione interna delle procedure, soprattutto nei punti più a rischio: scelta del modulo sottosoglia, rotazione e deroghe, motivazioni di infungibilità, gestione delle modifiche contrattuali, proroghe, gestione dei tempi e delle penali, verifiche di requisiti e controlli sull’esecuzione.

Questi quattro assi, letti insieme, cambiano il modo in cui si dovrebbe progettare una stazione appaltante “matura”. Prima, molti uffici hanno risposto alla paura della firma con l’iper-formalismo: più passaggi, più note, più pareri interni, più richiami. Ma l’iper-formalismo non sempre riduce il rischio; spesso lo sposta. Perché, se la catena degli atti è confusa, aumentano le contraddizioni, e le contraddizioni sono terreno fertile per contestazioni. La riforma, invece, spinge verso un modello diverso: meno difesa “di carta”, più difesa “di metodo”. Metodo significa tracciabilità delle ragioni, coerenza con indirizzi qualificati, controllo preventivo quando possibile, e soprattutto una chiara distinzione tra errore scusabile e colpa grave tipizzata.

Qui conviene fare un passo indietro e ricordare il contesto dal quale si esce. Lo scudo erariale emergenziale, introdotto nel 2020 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2025, aveva limitato la responsabilità sostanzialmente al dolo, escludendo la colpa grave. Era una scelta legata a un periodo in cui si chiedeva massima celerità amministrativa e si voleva ridurre la burocrazia difensiva. La Corte costituzionale, con sentenza 132/2024, ne aveva riconosciuto la legittimità proprio in ragione della transitorietà, lasciando intendere che una disciplina permanente “solo dolo” sarebbe stata difficilmente sostenibile come assetto ordinario. La riforma del 2026 si colloca esattamente lì: ripristina il principio ordinario dolo o colpa grave, ma introduce gli elementi che la stessa Corte aveva indicato come possibili linee evolutive: tipizzazione della colpa grave, riduzione legale del danno, rafforzamento del ruolo dei controlli, valorizzazione di pareri e indirizzi, e incentivo/obbligo alla copertura assicurativa.

Questo quadro generale, però, deve essere calato nella materia appalti, altrimenti resta un discorso astratto. La domanda operativa è: che cosa cambia, concretamente, nel lavoro quotidiano di RUP e uffici contratti?

Cambia, prima di tutto, la qualità dell’istruttoria come strumento di protezione. La riforma non premia l’atto “bello”, premia l’atto “tracciato”. Tracciato significa che, se scegli un affidamento diretto e deroghi alla rotazione, non basta dire “assenza di alternative”: devi dimostrare di aver guardato il mercato e di aver motivato secondo indirizzi prevalenti. Se scegli una procedura negoziata senza bando per infungibilità, non basta dire “motivi tecnici”: devi costruire un fascicolo che dimostri che quei motivi sono reali e non autoindotti. Se gestisci una proroga tecnica, non basta scrivere “continuità del servizio”: devi dimostrare che la nuova gara era già avviata e che la proroga era un ponte breve e necessario. Se gestisci una variante o una modifica contrattuale, non basta invocare l’interesse pubblico: devi dimostrare la riconducibilità a fattispecie tipizzate e il rispetto dell’equilibrio contrattuale.

In altre parole, la riforma spinge verso una responsabilità amministrativa più “procedurale” in senso buono: non perché torni il formalismo, ma perché la migliore difesa del funzionario è poter dimostrare di avere seguito un metodo riconosciuto e di avere agito dentro un perimetro di ragionevolezza, supportato da indirizzi e controlli. La colpa grave tipizzata e le esimenti rendono questo approccio più efficace: se ti muovi dentro binari, sei protetto; se improvvisi, ti esponi.

Cambia anche il modo in cui va gestita la discrezionalità. La responsabilità amministrativa non dovrebbe colpire il merito delle scelte discrezionali in quanto tali. Questo resta un principio di base: non si risponde perché si è scelto una soluzione invece di un’altra, se entrambe sono ragionevoli. Ma la pratica degli appalti insegna che molte decisioni vengono travestite da discrezionalità quando, in realtà, sono violazioni di regole vincolate. E proprio qui si annida la colpa grave. Un esempio classico: scambiare un affidamento diretto procedimentalizzato per una negoziata e pretendere di non applicare la rotazione; oppure stipulare senza un provvedimento formale di aggiudicazione; oppure “integrare” l’offerta economica mancante calcolando un ribasso al posto dell’operatore. Queste non sono scelte discrezionali: sono errori di perimetro. La riforma, rendendo più chiaro dove si colloca la colpa grave, dovrebbe spingere gli uffici a separare ciò che è realmente discrezionale (e quindi richiede motivazione e ragionevolezza) da ciò che è vincolato (e quindi richiede adempimento e precisione).

Cambia, inevitabilmente, la gestione del contenzioso e delle transazioni. La responsabilità erariale indiretta nasce spesso da spese legali e interessi determinati da scelte difensive non istruite: resistere a decreti ingiuntivi senza basi, contestare fatture senza accertamenti, ritardare pagamenti “in attesa di verifiche” che non vengono fatte. La riforma, con i limiti al danno risarcibile e con la tipizzazione della colpa grave, non rende “libero” il contenzioso; rende però più chiaro che il rischio personale si concentra sulle condotte macroscopicamente negligenti, non sul fatto di aver perso una causa in un contesto giuridico controverso. Questo può ridurre la burocrazia difensiva, ma solo se gli enti cambiano metodo: la difesa in giudizio deve poggiare su valutazioni ex ante documentate, e le contestazioni devono essere supportate da istruttoria tecnica. Il messaggio implicito è: non ti punisco perché hai perso, ti punisco se hai litigato a vuoto.

Un’altra ricaduta pratica riguarda il controllo preventivo e i pareri. Molti enti hanno vissuto i pareri come freno. La riforma li trasforma in scudo potenziale, ma con una condizione: il parere deve essere rilevante e la condotta deve essere conforme. Ciò significa che il ricorso ai pareri non deve essere inflazionato, ma strategico: utile quando l’incertezza è reale e quando l’atto è ad alto impatto economico o ad alto rischio di contestazione. Nel PNRR, ad esempio, dove tempi e vincoli sono stretti e le scelte possono incidere su finanziamenti, il parere consultivo della Corte dei conti diventa uno strumento di governance del rischio, non un adempimento.

C’è poi un tema che spesso viene ignorato ma che diventerà centrale: la responsabilità collegiale e la ripartizione del rischio. La responsabilità amministrativa è personale, non solidale; in organi collegiali riguarda chi vota a favore; e il danno, quando imputabile a più soggetti, va ripartito. Questa impostazione, ribadita anche nel quadro ricostruito dalla Corte costituzionale, dialoga con la riforma in modo potente perché obbliga le amministrazioni a chiarire chi decide cosa. Se un atto è frutto di una decisione collegiale, la catena di responsabilità cambia rispetto a un atto monocratico. Se un atto è frutto di istruttoria del RUP e firma del dirigente, la responsabilità va letta per ruoli, non per simboli. La riforma, introducendo obblighi assicurativi, renderà più evidente l’esigenza di definire in modo nitido i compiti: nessuno vuole pagare (neppure assicurativamente) per decisioni altrui.

A questo punto si può leggere la riforma con un punto di vista che, per gli appalti, è probabilmente quello più utile: non come riduzione o aumento della responsabilità, ma come incentivo alla “amministrazione misurabile”. La paura della firma nasce anche dall’opacità: se non so quali sono le regole, se non so quali sono i confini, se ogni errore può essere letto come grave, allora firmare è un atto di fede. La riforma prova a sostituire la fede con la previsione: colpa grave tipizzata, esimenti, limiti al danno, assicurazione. Ma questa previsione funziona solo se le stazioni appaltanti fanno la loro parte: standardizzare procedure interne, costruire fascicoli istruttori coerenti, documentare adesione a indirizzi prevalenti quando li seguono, e usare i controlli come strumenti di qualità.

È utile, quindi, chiudere con alcune implicazioni “di sistema” che, se prese sul serio, cambiano davvero la prassi negli appalti.

Primo: cresce il valore dei modelli standard e dei bandi tipo, non come burocrazia, ma come riduzione del rischio. Se l’ente segue schemi ANAC e indirizzi consolidati, costruisce automaticamente una parte del proprio scudo.

Secondo: diventa strategico il presidio giuridico interno non come “freno”, ma come qualità. Pareri interni, se fatti bene, non servono a dire sempre no; servono a collocare l’atto dentro un perimetro difendibile e a produrre tracciabilità.

Terzo: la programmazione e la corretta stima del valore diventano pezzi di prevenzione erariale. Il frazionamento artificioso, le proroghe improprie, gli acquisti spot, sono generatori di rischio perché sono comportamenti prevedibilmente censurabili. La riforma non li rende più leciti; semmai rende più evidente che la colpa grave si annida nelle scorciatoie macroscopiche, non negli errori scusabili.

Quarto: la cultura del risultato deve essere ripulita. Il risultato non è fare presto “comunque”. È fare presto “in modo che regga”. La riforma tenta di ridurre la paralisi, ma non autorizza l’imprudenza. Se la firma diventa più serena, deve diventare anche più responsabile, perché la protezione nasce dal metodo, non dalla velocità.

In conclusione, la legge 1/2026 ridisegna il rischio negli appalti pubblici spostando il baricentro dalla paura indistinta alla responsabilità governabile. Reintroduce la colpa grave come perno ordinario, ma ne tipizza i contorni; introduce esimenti che premiano chi si muove dentro controlli e indirizzi qualificati; limita il danno risarcibile fuori dai casi più gravi; impone l’assicurazione come infrastruttura di protezione e di disciplinamento. Il risultato atteso è ridurre la burocrazia difensiva senza indebolire la legalità. Se ci riuscirà dipenderà, in larga misura, da una scelta delle stazioni appaltanti: continuare a difendersi con la carta, oppure difendersi con il metodo. Negli appalti, oggi, la differenza tra una firma che blocca e una firma che governa è tutta qui.

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