di Stefano MANINA
Il 12 giugno 2026 l’Aran ha emesso un orientamento applicativo di grande importanza che va ad interessare in modo trasversale l’ Area funzioni centrali – il Comparto funzioni centrali – l’ Area funzioni locali – il Comparto funzioni locali – l’ Area istruzione e ricerca – il Comparto istruzione e ricerca – l’ Area sanità – il Comparto sanità fornendo indicazioni su quale debba essere il trattamento fiscale per i lavoratori applicabile ai benefici rientranti nel Welfare integrativo finanziato con il Fondo risorse decentrate.
Infatti, come sottolineato dalla stessa Aran, ormai in tutti i contratti collettivi nazionali di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse però a carico dei Fondi risorse decentrate.
Il tutto va ad aggiungersi per i più fortunati ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
Come appare evidente la questione è strettamente di natura fiscale e non di interpretazione contrattualistica e quindi non proprio di competenza dell’Aran, che tuttavia, stante la sua rilevanza, e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica.
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti che vertevano su due questioni.
La prima indagava se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La seconda invece riguardava il regime fiscale relativo anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
Sulla prima questione l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Invece relativamente al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.
Con il parere in questione risulta ormai consolidata la natura fiscale del Welfare integrativo e la sua confermata presenza nei contratti collettivi di tutte le Aree e Comparti della P.a.
A parere di chi scrive però il problema rimane sempre di risorse.
Infatti ammesso e riconosciuto che le misure anche di tipo economico volte a fidelizzare i dipendenti e ad aumentare il loro benessere lavorativo appartengano ormai anche ai lavoratori pubblici e non più solo a quelli del settore privato occorre nel concreto mettere le singole amministrazioni nelle condizioni di elargirle in quantità almeno apprezzabile.
In questo la sciagurata scelta del Governo fatta con la legge di bilancio 2025 di inserirle all’interno del Fondo ne ha svuotato nella maggior parte dei casi di significato e ancor più di sostanza.
Al di là del risparmio fiscale bilanciato però dalle perdite previdenziali e pensionistiche nella maggior parte dei casi infatti i lavoratori si vedono da un lato attribuire benefici rientranti nel welfare aziendali e dall’altro diminuire la produttività, differenziali economici e altre indennità.
Ci si augura che la nuova tornata di rinnovi contrattuali abbia il coraggio e la capacità di superare tale empasse liberando effettivamente risorse che le pubbliche amministrazioni, come ogni buon datore di lavoro, possano realmente destinare al welfare dei propri dipendenti, che diversamente rimarrà uno slogan o una parola straniera con la quale semplicemente riempirsi la bocca ma non il portafoglio dei lavoratori.
Si allega lo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate.










