Reati contro la Pubblica Amministrazione

Palazzo della Consulta Corte costituzionale

Dichiarata incostituzionale la cosiddetta “riparazione pecuniaria”.

Di Michele Mavino

La sentenza n. 108 del 2026 della Corte costituzionale, depositata il 18 giugno 2026, rappresenta un intervento di notevole rilievo nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, perché affronta un tema che da anni alimentava dubbi in dottrina e giurisprudenza. Oggetto del contendere è la compatibilità costituzionale della cosiddetta “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-quater del codice penale.

La questione nasce dall’analisi di un caso di corruzione per l’esercizio della funzione, nel quale al pubblico ufficiale erano state applicate contemporaneamente tre diverse conseguenze patrimoniali, cioè la confisca del prezzo del reato, la riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza e la potenziale responsabilità risarcitoria. Proprio questa sovrapposizione di strumenti ha indotto la Corte di cassazione a dubitare della legittimità costituzionale della norma, ritenendo che il sistema finisse per produrre un effetto sostanzialmente duplicativo e sproporzionato.

La pronuncia della Consulta non si limita a verificare la conformità formale della disposizione alla Costituzione, ma compie una riflessione più ampia sul principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria. La Corte ricorda infatti che, anche quando una misura non viene qualificata formalmente come pena, occorre valutarne la reale natura e gli effetti concreti. In altri termini, non basta che il legislatore attribuisca a un istituto una determinata etichetta giuridica per sottrarlo alle garanzie costituzionali previste in materia sanzionatoria.

Proprio sotto questo profilo, la Corte arriva alla conclusione che la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater non può essere considerata una misura meramente risarcitoria o ripristinatoria. Essa viene infatti applicata obbligatoriamente dal giudice, indipendentemente da una richiesta della pubblica amministrazione danneggiata, è parametrata al prezzo o al profitto del reato e si aggiunge sia alla confisca sia al risarcimento del danno. Si tratta quindi di una misura che possiede una evidente funzione deterrente e afflittiva, assumendo una natura sostanzialmente punitiva.

Il ragionamento della Corte è condivisibile. Se l’obiettivo della confisca è quello di eliminare il vantaggio economico derivante dal reato, la successiva imposizione di una somma di pari importo determina un ulteriore sacrificio patrimoniale che non svolge una funzione restitutoria, ma esclusivamente repressiva. In questo modo il condannato viene privato due volte dello stesso valore economico. Non si tratta quindi di impedire che il reato produca vantaggi economici, finalità pienamente legittima e anzi necessaria, ma di evitare che la risposta dell’ordinamento si trasformi in una duplicazione sanzionatoria priva di adeguata giustificazione.

La Corte critica inoltre la rigidità del meccanismo. La riparazione pecuniaria è determinata automaticamente in misura corrispondente al profitto o al prezzo del reato, senza lasciare alcuno spazio al giudice per valutare la concreta gravità del fatto, il livello di responsabilità dell’autore, le sue condizioni economiche o eventuali comportamenti collaborativi e riparatori. Si realizza così una sanzione sostanzialmente fissa, incompatibile con quel principio di individualizzazione della risposta sanzionatoria che costituisce uno dei cardini dello Stato di diritto.

Nel pronunciamento si rinviene anche il richiamo al diritto dell’Unione europea. La Consulta valorizza infatti l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato. La lotta alla corruzione può e deve essere severa, ma non può tradursi in un sistema che moltiplica automaticamente le conseguenze patrimoniali a carico dell’imputato senza un effettivo controllo di proporzionalità. L’esigenza di contrastare fenomeni particolarmente gravi non autorizza il legislatore a costruire meccanismi sanzionatori che finiscano per oltrepassare il limite della ragionevolezza costituzionale.

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it