Cosa cambia per aziende e lavoratori.
Di Francesco De Santis
Il D.lgs. 96/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, decreto di attuazione della Dir. UE 2023/970 introduce novità sulla trasparenza retributiva e sulla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Il provvedimento introduce nuove regole destinate a incidere sia sulla fase di selezione sia sulla gestione del rapporto di lavoro.
Tra le principali novità rientrano l’indicazione della retribuzione iniziale o della relativa fascia negli avvisi e nei bandi di lavoro, il divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti e il diritto dei lavoratori di ricevere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi alle categorie comparabili.
Ci si concentra anche sul ruolo dei CCNL e dei sistemi di classificazione, sulla distinzione tra retribuzione e livello retributivo, sugli obblighi di comunicazione del divario retributivo di genere per i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti e sulla valutazione congiunta delle retribuzioni in presenza di differenze pari almeno al 5% non giustificate da criteri oggettivi e neutrali.
Uno degli aspetti più innovativi riguarda la fase pre-assuntiva. Ai candidati a un impiego devono essere fornite indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, nonché sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato. Tali informazioni vanno inserite già negli avvisi e nei bandi di lavoro.
Di particolare rilievo è il divieto per i datori di lavoro di chiedere informazioni sulle retribuzioni percepite dal candidato nei rapporti di lavoro attuali o precedenti, anche indirettamente o per il tramite di soggetti terzi incaricati della selezione. Si tratta di una previsione dal forte impatto pratico, destinata a modificare radicalmente le prassi consolidate nei colloqui di lavoro.
Durante il rapporto, i datori di lavoro sono tenuti a rendere accessibili i criteri per la determinazione della retribuzione, i livelli retributivi e le progressioni economiche, fermo restando che l’esenzione dall’obbligo di comunicare i criteri per la progressione economica è prevista per i datori con meno di cinquanta dipendenti.










