Alcol alla guida e sinistri stradali

Alcol alla guida

Attenzione a tempistiche e modalità dei testo ematici.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 22434 del 17 giugno 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del valore probatorio degli accertamenti ematici eseguiti in ospedale quando questi vengono effettuati molte ore dopo la guida e, soprattutto, quando il referto stesso evidenzia che il risultato ha esclusiva finalità diagnostica e necessita di una conferma per poter essere utilizzato in ambito giuridico-amministrativo.

La decisione non mette in discussione il principio per l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere dimostrato anche mediante analisi del sangue e non esclusivamente attraverso l’etilometro. Ciò che la Suprema Corte censura è invece il modo con cui il giudice di merito ha valutato quella prova, ritenendola sufficiente senza affrontare alcune rilevanti criticità tecniche emerse nel processo.

La vicenda nasce da un incidente stradale verificatosi alle ore 5.05. Gli operatori intervenuti, riscontrando i classici sintomi riconducibili all’assunzione di alcool, non poterono effettuare immediatamente la prova con etilometro perché lo strumento non era disponibile. Il conducente venne quindi accompagnato presso il pronto soccorso, dove il prelievo ematico fu eseguito quasi cinque ore dopo il sinistro. L’esame evidenziò un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, sufficiente per integrare l’ipotesi più grave prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada.

La difesa contestava tuttavia due aspetti fondamentali. Il primo riguardava proprio il considerevole intervallo temporale trascorso tra la guida e il prelievo. Il secondo concerneva il contenuto dello stesso referto ospedaliero, nel quale i sanitari avevano precisato che il test eseguito rappresentava un accertamento preliminare destinato esclusivamente a finalità diagnostiche e che, per poter essere utilizzato in ambito giuridico-amministrativo, avrebbe richiesto un successivo test di conferma presso un laboratorio accreditato, mai effettuato nel caso concreto.

È proprio su questi due profili che si concentra il ragionamento della Cassazione. La Corte ricorda anzitutto che il semplice decorso del tempo non rende automaticamente inutilizzabile un accertamento alcolemico. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’intervallo tra la guida e il test costituisce un dato fisiologico e non compromette, di per sé, la validità dell’accertamento. Tuttavia, osservano i giudici, tale principio non può essere applicato in maniera automatica quando l’intervallo temporale diventa particolarmente significativo.

Nel caso esaminato non si parla di venti o trenta minuti, come nelle pronunce precedenti richiamate dalla Corte d’appello, bensì di quasi cinque ore. Secondo la Cassazione, quando trascorrono diverse ore tra la condotta di guida e l’accertamento ematico, il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente la giurisprudenza consolidata, ma deve spiegare, anche facendo ricorso alle conoscenze scientifiche, perché il tasso rilevato al momento del prelievo possa essere considerato rappresentativo dello stato di ebbrezza esistente durante la guida.

Occorre cioè verificare se il dato analitico sia compatibile con la sintomatologia osservata dagli operanti, con il tempo trascorso e con le caratteristiche del metabolismo dell’alcool, evitando valutazioni meramente presuntive. La Corte richiama infatti la nota curva di Widmark, ricordando come i processi di assorbimento e smaltimento dell’alcool varino sensibilmente da individuo a individuo e non consentano ricostruzioni automatiche del tasso alcolemico in un momento precedente.

Ma il passaggio probabilmente più interessante della sentenza riguarda la qualità scientifica dell’accertamento sanitario. La Suprema Corte ribadisce che il Codice della strada non impone una specifica metodologia di laboratorio per l’analisi del sangue e che tanto il metodo enzimatico quanto quello gas-cromatografico sono, in linea di principio, scientificamente idonei.

Ciò che conta, però, è la concreta affidabilità dell’accertamento eseguito nel caso specifico. Qui erano stati gli stessi sanitari a precisare che il risultato ottenuto non poteva essere utilizzato a fini giuridico-amministrativi senza una successiva conferma analitica. Secondo la Cassazione, davanti ad una simile annotazione il giudice non poteva semplicemente affermare che il metodo fosse generalmente valido, ma avrebbe dovuto approfondire il significato di quella precisazione tecnica, eventualmente disponendo una perizia oppure acquisendo chiarimenti dagli stessi medici che avevano redatto il referto. In altre parole, la Suprema Corte distingue tra la validità astratta di una metodologia scientifica e l’affidabilità concreta del singolo accertamento.

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it