La cooperazione in materia di codice della strada con i paesi dell’ex-Jugoslavia.

Senza titolo

di Stefano MANINA

Con la Circolare n. 300/STRAD/1/0000018168 del 25 giugno 2026 il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni operative per tutti gli organi di polizia stradale, compresa la polizia locale, utili per attivare la cooperazione internazionale in materia di violazioni del codice della strada con i paesi facenti parte della ex Jugoslavia.

Tutto parte dalla convenzione siglata a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1368 tra l’Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.

La stessa individuava il Ministero della giustizia come Autorità centrale operante per l’Italia per tutte le richieste di cooperazione (ad es. rogatorie, notifiche, etc.) provenienti dai competenti organi giudiziari ed amministrativi italiani.

Il Ministero precisa che nonostante la dissoluzione dell’ex repubblica Jugoslava la Convenzione è oggi in vigore invariata, traslata nell’applicazione ai Paesi già componenti l’originaria Parte contraente extra UE ovvero Montenegro, Serbia, Bosnia e Macedonia.

Resta inteso che la Convenzione è invece superata per la Slovenia e la Croazia in quanto Stati appartenenti alla UE.

Per la circolazione stradale, la cooperazione in materia di violazioni del codice della strada per l’esecuzione delle relative notifiche dei verbali di contestazione è gestita dall’Ufficio della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria sulla base delle richieste inoltrate dagli organi di polizia stradale.

Dal punto di vista della prassi operativa al fine di velocizzare i procedimenti amministrativi connessi alle richieste di assistenza incrementando così ’efficacia e l’efficienza della cooperazione internazionale, il Ministero richiede di razionalizzare e semplificare i flussi documentali attraverso la dematerializzazione di tutti gli atti relativi alle richieste inerenti alle violazioni in materia di circolazione stradale.

Pertanto la documentazione relativa alle singole istanze di cooperazione – comprensive della richiesta di attivazione, dei verbali di accertamento suscettibili di notifica nei Paesi rientranti nella Convenzione in oggetto e di tutti i relativi allegati – dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitali.

Allo scopo andrà utilizzato l’indirizzo pec civilcooperation.dginternazionale.dag@giustiziacert.it.

Il documento informatico deve essere redatto ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate ai sensi dell’art. 71 del medesimo codice.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE IN COMMENTO

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it