Secondo la Cassazione non basta che l’apparecchio sia approvato.
Di Michele Mavino
L’ordinanza depositata dalla Cassazione il 26 giugno scorso tocca un tema ormai inflazionato e debordante nel campo degli accertamenti automatici, e cioè il regime di legittimità delle apparecchiature elettroniche di controllo da remoto, nello specifico il sistema PARVC adoperato per il rilevamento delle infrazioni alle intersezioni semaforizzate.
La Suprema Corte, confermando l’orientamento espresso nel merito, ha rigettato i motivi di ricorso principali del Comune di Moncalieri , consolidando il principio secondo cui l’approvazione ministeriale non equivale, né sostituisce, l’omologazione dell’apparecchiatura. L’accoglimento del ricorso dell’Ente è avvenuto esclusivamente sul piano quantitativo della liquidazione delle spese di lite, palesemente sproporzionate rispetto allo scaglione di valore della causa.
Dal punto di vista pratico, il punto nodale della sentenza risiede nell’analisi del terzo motivo di ricorso. La Cassazione afferma la distinzione giuridica e procedimentale (basata sull’art. 192 del Regolamento di Esecuzione del CdS) tra Approvazione, che è un passaggio propedeutico, mirato a verificare la rispondenza tecnica generica quando non vi siano caratteristiche fondamentali prefissate dal regolamento, e l’Omologazione, che è un procedimento distinto e consequenziale, che accerta formalmente la rispondenza e l’efficacia del prototipo alle prescrizioni stabilite dal regolamento, vincolandone la valenza di “fonte di prova”.
La pronuncia sostiene che la sola preventiva approvazione (nel caso specifico, avvenuta con decreto MIT prot. n. 1929 del 03.04.2013) non sana l’assenza di omologazione. Di conseguenza, l’utilizzo di un dispositivo privo di omologazione inficia la legittimità del verbale di contestazione.
Che omologazione ed approvazioni siano procedimenti differenti è di per se opinabile, ma la Cassazione si spinge a sostenere la stretta necessità della prima dicendo che, parole testuali, “letteralmente, l’art. 142, comma 6, CdS parla solo di «apparecchiature debitamente omologate»” E’ di tutta evidenza che tale articolo si riferisca ai soli apparecchi per l’accertamento della velocità, mentre l’uso degli altri apparecchi trova piena legittimità nell’art. 201 CdS.
È interessante poi notare come il rigetto del motivo sull’omologazione abbia comportato l’assorbimento delle altre censure sollevate dal Comune, tra cui sarebbe stato interessante l’accertamento dell’Uso difforme della corsia di canalizzazione (art. 146, comma 2 vs comma 3 CdS) Il Comune contestava la sanzione a chi, pur proseguendo con il verde dritto, occupava la corsia riservata alla svolta a sinistra (che invece aveva luce rossa). La Cassazione non è entrata nel merito della sussumibilità di tale condotta tramite PARVC, proprio perché lo strumento a monte è stato ritenuto non idoneo alla raccolta della prova, ma sarebbe stata interessante la trattazione del punto anche alla luce delle modifiche introdotte nel dicembre 2024.










