Arriva il decreto per l’ottenimento dei due punti supplementari.
Di Giacomo Pellegrini
Con il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Interno, viene finalmente data attuazione all’articolo 230, comma 2-ter, del Codice della strada, introdotto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Tale disposizione, lo ricordiamo, prevede che “La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione”.
Questo decreto va a disciplinare i soggetti erogatori, le modalità di svolgimento e certificazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale. Nella sostanza, si va a definire il quadro operativo dei corsi extracurricolari di educazione stradale destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, individuando i soggetti abilitati all’erogazione, i contenuti formativi, le modalità organizzative, il sistema di certificazione e le procedure necessarie per consentire il riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa, cioè l’attribuzione di due punti sulla patente di guida al momento del primo rilascio.
La partecipazione a questi corsi consentirà agli studenti, al momento del conseguimento della prima patente di guida delle categorie A2, A, B1 e B, di ottenere un credito iniziale di due punti sulla patente. Tali corsi sono destinati agli studenti a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e potranno essere svolti da autoscuole e scuole di educazione stradale di cui all’articolo 123 del Codice della strada, enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome, organi di polizia stradale, enti pubblici competenti in materia di sicurezza stradale, nonché enti e associazioni specializzati nella prevenzione e sicurezza stradale inseriti in un apposito elenco ministeriale, che dovrà essere aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto e successivamente con cadenza biennale. Le scuole potranno organizzare i corsi mediante convenzioni o accordi con tali soggetti, anche in forma di rete tra istituti.
Questi corsi dovranno avere una durata complessiva di 15 ore e le attività dovranno essere rivolte a gruppi composti, di norma, da un massimo di 20 studenti, con possibilità di deroghe motivate autorizzate dall’istituzione scolastica. Il decreto individua in maniera esaustiva le materie oggetto di questi corsi, che dovranno comprendere quattro moduli così suddivisi: 5 ore dedicate ai principi della sicurezza stradale, alla segnaletica e alle norme di circolazione, 4 ore sulla percezione del rischio, sugli effetti dell’alcol, delle sostanze stupefacenti, delle distrazioni e dell’utilizzo improprio dei dispositivi elettronici, 4 ore dedicate alla gestione delle emergenze, ai comportamenti corretti in caso di pericolo e all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed infine 2 ore dedicate alla mobilità sostenibile e agli effetti ambientali e sociali delle diverse modalità di spostamento.
Al termine del corso, previo accertamento della frequenza con profitto da parte dell’ente erogatore, la scuola rilascia una certificazione digitale, avente validità di cinque anni, che potrà essere utilizzata una sola volta ai fini dell’attribuzione dei due punti sulla patente. La richiesta del beneficio avverrà mediante un apposito portale informatico della Motorizzazione, che effettuerà controlli formali e richiederà poi automaticamente alla scuola la verifica dell’autenticità della certificazione tramite posta elettronica certificata.










