Arrivano le istruzioni operative ai Comuni.
Di Michele Mavino
Con la circolare n. 61/2026, la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno detta le prime indicazioni operative per il rilascio del nuovo documento d’identità provvisorio previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 108/2026. La circolare segue le precedenti indicazioni ministeriali e interviene dopo l’adozione del decreto interministeriale che ne ha definito ufficialmente il modello.
La novità merita attenzione perché non rappresenta semplicemente il ritorno, sotto altra veste, della carta d’identità cartacea. Il legislatore sembra aver voluto costruire un istituto eccezionale e residuale, destinato a risolvere quelle situazioni nelle quali l’attesa necessaria per la produzione e la consegna della CIE risulti incompatibile con una concreta esigenza urgente del cittadino. L’art. 11, comma 3, del D.L. n. 108/2026 attribuisce infatti al sindaco la possibilità di rilasciare, nei casi di urgenza, un documento d’identità provvisorio con validità non superiore a sei mesi. Il modello è stato ora formalmente approvato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
La circolare precisa espressamente che il documento provvisorio non costituisce una modalità ordinaria alternativa alla CIE. Si tratta di uno strumento «temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino». Ne deriva una conseguenza operativa importante: il cittadino non sembra poter scegliere liberamente tra CIE e documento provvisorio. Quest’ultimo può essere rilasciato soltanto quando ricorrono contemporaneamente le condizioni individuate dal Ministero.
In particolare, la circolare richiede una situazione di urgenza, da valutare sulla base della documentazione prodotta e delle circostanze rappresentate dal richiedente, che il rilascio avvenga nelle more della CIE e che al cittadino non sia già stato rilasciato in precedenza un documento provvisorio, poiché questo non è rinnovabile.
La formulazione utilizzata dal Ministero appare particolarmente significativa. Non è sufficiente una generica dichiarazione di urgenza ma è necessario che la situazione deve essere valutata sulla base della documentazione e delle circostanze rappresentate. L’ufficio comunale è quindi chiamato a compiere una vera e propria valutazione amministrativa circa la sussistenza del presupposto.
Il nuovo documento mantiene un formato materialmente cartaceo, ma presenta caratteristiche molto diverse dalla tradizionale carta d’identità. Il decreto stabilisce infatti che il documento sia predisposto su carta valori, nel formato aperto di 150 x 110 mm, e dotato di specifici elementi contro la contraffazione: microscritture, stampa calcografica, inchiostro otticamente variabile (OVI) e fondino di sicurezza.
Il modello riprodotto nell’Allegato A, a pagina 3 del decreto, conserva esteriormente una struttura familiare agli uffici comunali: indicazione del Comune, numero del documento, generalità, fotografia, firma del titolare, firma del sindaco e spazio destinato al timbro. Il supporto reca inoltre un numero di serie univoco, formato da un prefisso alfabetico che inizia da “BA” e da sette cifre progressive. Non si tratta quindi di un modulo liberamente stampabile dal Comune. La qualificazione come carta valori comporta precise conseguenze anche sul piano organizzativo: i modelli sono soggetti alle specifiche modalità di registrazione, conservazione e distruzione previste per tali documenti.
La circolare delinea in maniera abbastanza dettagliata le operazioni che devono essere effettuate dall’operatore comunale. Una volta ricevuta la richiesta, occorre innanzitutto identificare il cittadino e verificare i relativi dati nell’ANPR. Devono poi essere acquisite due fotografie, una destinata al documento e una al relativo cartellino. Quando viene richiesta la validità per l’espatrio, deve inoltre essere acquisita la dichiarazione dell’interessato di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge n. 1185/1967. Gli estremi del documento provvisorio devono infine essere registrati nell’ANPR, utilizzando la stessa sezione dedicata al documento cartaceo.
Interessante è l’attenzione dedicata dal Ministero alla fase materiale della produzione. Prima della stampa l’operatore deve controllare accuratamente completezza e correttezza dei dati; prima della consegna deve invece verificare leggibilità delle informazioni, integrità del supporto, assenza di cancellature, sovrastampe, sbavature o altri difetti, nonché la corrispondenza tra il numero di serie riportato sul supporto e quello registrato nelle evidenze comunali e in ANPR.
L’espatrio costituisce uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina. La durata del documento non può superare sei mesi, ma la sua validità per l’espatrio non è automatica, ma subordinata sia alla presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana sia, soprattutto, al riconoscimento del modello da parte delle autorità straniere.
Il Ministero impone quindi che, al momento della consegna, il cittadino venga informato espressamente che il documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri. Proprio le esigenze di viaggio potrebbero costituire uno dei principali motivi per chiedere il documento urgente; il Comune dovrà però evitare che il cittadino confonda la dicitura relativa alla validità per l’espatrio con la garanzia che il documento venga concretamente riconosciuto dallo Stato di destinazione.
La circolare afferma che il documento provvisorio può essere rilasciato soltanto se al medesimo cittadino non ne sia già stato rilasciato uno. Il sistema appare quindi costruito per evitare che la soluzione provvisoria diventi permanente attraverso una successione di documenti temporanei. Non solo, il cittadino deve essere informato che il documento deve essere restituito al Comune al momento della richiesta della CIE. Contestualmente al rilascio del provvisorio, il Ministero raccomanda infatti di fissare già l’appuntamento per la successiva emissione della carta elettronica attraverso Agenda CIE o mediante le diverse modalità organizzative adottate dal Comune.










