di Stefano MANINA
Sula Gazzetta Ufficiale nr. 181 del 6 agosto 2026 è stata pubblicata la Legge 5 agosto 2026, n. 140 recante Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che entrerà in vigore il prossimo 21 agosto.
Il provvedimento introduce la misura alternativa della detenzione domiciliare per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il tutto intervenendo sul DPR 309/1990 con l’introduzione del nuova articolo 94 ter che appunto prevede che quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore di norma e con alcune esclusioni, a otto anni l’interessato può chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso una struttura privata accreditata o in una struttura pubblica residenziale del SSN specializzata per la cura e la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale
La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso le suddette strutture.
Alla domanda dovranno essere allegati l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione relativa all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza nonché l’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l’indicazione della relativa procedura di accertamento.
In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda va allegata la valutazione sull’andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, con riguardo alle condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.
Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. impartendo tra le prescrizioni le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico trasmette al SERD e all’ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l’esecuzione del programma e segnala in ogni momento all’ autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare.
Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il Tribunale di sorveglianza revoca entro 5 gg il regime di detenzione domiciliare,
Quando invece il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando viene accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
Il provvedimento attraverso l’introduzione dell’art. 94-quater del DPR 309/1990 va anche a disciplinare la definizione anticipata del processo con finalità di recupero delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Tale possibilità è però esclusa quando si procede per uno dei reati indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del c.p.p. ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi.
Se l’imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità di cui all’articolo 94-ter,
Tali disposizioni potranno essere applicate ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
Di seguito il link per consultare il testo completo delle legge in esame.










