di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 143 recante Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Il provvedimento aggiunge al Testo Unico Ambiente – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – l’articolo 226 quinquies rubricato obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. –
Lo stesso introduce l’obbligo di compostabilità per le seguenti tipologie di imballaggi.
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero,
Son esclusi da tale obbligo
1) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Tale nuovo obbligo non deve però pregiudicare il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e delle altre norme sulla gestione dei rifiuti.
Al nuovo obbligo conseguono le specifiche sanzioni amministrativi introdotte all’articolo 261 comma 4-quinquies che statuisce per il mancato rispetto dei suddetti obblighi, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, e salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
La stessa sanzione e’ aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore.
Di seguitoil link per leggere il testo completo del Decreto Legge.










