Nuovi obblighi di compostaggio per gli imballaggi alimentari

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 143 recante Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

Il provvedimento aggiunge al Testo Unico Ambiente – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – l’articolo 226 quinquies rubricato obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. –

Lo stesso introduce l’obbligo di compostabilità per le seguenti tipologie di imballaggi.

a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;

c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero,

Son esclusi da tale obbligo

1) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

2)  imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

   d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

Tale nuovo obbligo non deve però pregiudicare il rispetto degli obblighi di conformità alla  normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e delle altre norme sulla gestione dei rifiuti.

Al nuovo obbligo conseguono le specifiche sanzioni amministrativi introdotte all’articolo 261 comma 4-quinquies che statuisce per il mancato rispetto dei suddetti obblighi, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, e salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 

La stessa sanzione e’ aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda  quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore.

Di seguitoil link per leggere il testo completo del Decreto Legge.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicaioneGazzetta=2026-08-07&atto.codiceRedazionale=26G00166&elenco30giorni=false

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