Etilometro attendibile anche sotto zero

Etilometri revisionati 1

Il range di temperature per l’omologazione non ne postula l’uso in tale fasce, e l’autodiagnosi garantisce l’efficacia.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 22453/2026, Sezione IV penale, la Corte di Cassazione interviene su alcune questioni nell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, come l’omologazione dell’etilometro, le verifiche periodiche dell’apparecchio, la ripartizione degli oneri probatori tra accusa e difesa e, soprattutto, l’attendibilità della misurazione quando lo strumento viene utilizzato in condizioni ambientali particolarmente rigide.

La vicenda nasce da un controllo effettuato a Cortina d’Ampezzo l’8 novembre 2023. Il conducente era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), aggravata ai sensi del comma 2-sexies, del Codice della strada, essendo stati rilevati valori di 1,84 g/l alla prima prova e 1,88 g/l alla seconda.

Il ricorso offre alla Cassazione l’occasione per affrontare una contestazione che, soprattutto dopo il noto contenzioso sviluppatosi in materia di autovelox, potrebbe assumere crescente rilevanza anche rispetto agli etilometri. E’ sufficiente contestare la regolarità del procedimento amministrativo di omologazione per rendere inutilizzabili le misurazioni?

La risposta della Suprema Corte è sostanzialmente negativa.

Il primo punto chiarito riguarda la procedura di omologazione. La Corte ricostruisce il quadro normativo partendo dal D.M. n. 196/1990 e dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. Il sistema prevede che l’omologazione del tipo sia rilasciata dall’amministrazione competente a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e delle prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi – CSRPAD. Occorre quindi distinguere nettamente tre momenti: omologazione del tipo di apparecchio, verifica preventiva del singolo strumento prima della sua immissione in uso e successive verifiche periodiche.

L’omologazione riguarda il prototipo e viene richiesta dal costruttore o dal suo mandatario; il CSRPAD verifica la conformità del tipo al disciplinare tecnico e successivamente interviene anche sul singolo apparecchio attraverso la visita preventiva necessaria alla sua immissione in servizio. La difesa aveva tentato di mettere in discussione l’intero procedimento sostenendo, tra l’altro, che il CSRPAD non disponesse delle strutture necessarie e non fosse accreditato presso Accredia. La Cassazione respinge nettamente questa impostazione: è lo stesso D.P.R. n. 495/1992 ad attribuire al CSRPAD il compito di eseguire le verifiche necessarie all’omologazione, senza che sia richiesto, a tal fine, uno specifico accreditamento esterno. Inoltre, nel caso concreto, l’affermazione secondo cui il certificato sarebbe stato illegittimamente rilasciato dal Centro anziché dalla Direzione generale della Motorizzazione era rimasta una mera allegazione, non adeguatamente documentata.

Ancora più importante, sotto il profilo operativo, è il passaggio dedicato alla ripartizione degli oneri probatori. La Cassazione ribadisce che, quando la misurazione mediante etilometro assume rilievo penale, all’onere dell’accusa relativo all’omologazione e alle verifiche periodiche corrisponde uno specifico onere di allegazione dell’imputato, qualora questi intenda contestare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Ciò significa che l’accusa non è necessariamente tenuta ad allegare fin dall’origine al risultato dell’alcoltest l’intero fascicolo amministrativo relativo all’omologazione, alla visita preventiva e alle verifiche periodiche dello strumento. La verifica processuale di tali condizioni deve essere concretamente sollecitata dalla difesa.

Inolrte non basta una contestazione generica. Secondo la Corte, l’onere di allegazione dell’imputato non può risolversi nella semplice richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione o alla revisione periodica dell’etilometro. È necessario indicare un qualche elemento concreto idoneo a far dubitare che l’omologazione o la revisione siano effettivamente avvenute o siano regolari.

Interessante anche il ragionamento della Corte sulla periodicità delle verifiche. Nel caso esaminato risultava che l’etilometro utilizzato corrispondeva a un tipo omologato, era stato verificato prima dell’immissione in uso e aveva subito una verifica periodica pochi mesi prima del controllo. La Cassazione precisa però che non basta rilevare formalmente che le verifiche periodiche non siano state effettuate con l’esatta cadenza prevista per sostenere automaticamente che l’apparecchio non funzionasse correttamente. La funzione della verifica è infatti quella di dimostrare il regolare funzionamento dello strumento nel momento in cui viene effettuato l’accertamento. Secondo la Corte, mettere sempre in discussione l’attendibilità dell’etilometro sulla sola base di un’irregolarità temporale nella cadenza delle verifiche sarebbe estraneo sia alla disciplina normativa sia alle regole della logica.

Probabilmente il profilo più originale della decisione riguarda l’utilizzo dell’etilometro in presenza di temperature inferiori a zero.

La difesa sosteneva che, in base al D.M. n. 196/1990, gli estremi di funzionamento dell’apparecchio fossero compresi tra 0 e 40 °C e che, pertanto, una misurazione eseguita a temperatura inferiore allo zero non potesse considerarsi attendibile.

La Cassazione introduce però una distinzione tecnica fondamentale. Il range 0-40 °C indicato dal disciplinare individua i valori estremi delle condizioni di funzionamento considerate nelle prove necessarie all’omologazione. In altre parole, gli etilometri vengono testati, ai fini dell’omologazione, all’interno di quell’intervallo. Da ciò, tuttavia, non deriva automaticamente che l’apparecchio non possa funzionare correttamente a temperature inferiori a zero. Una cosa è affermare che lo strumento non è stato testato, ai fini dell’omologazione, al di sotto di una certa temperatura; altra cosa è sostenere che qualsiasi misurazione effettuata al di sotto di quella temperatura debba considerarsi tecnicamente invalida. Secondo la Cassazione, questa seconda conclusione non può essere automaticamente ricavata dalla normativa.

La Corte valorizza inoltre il sistema di controllo interno previsto dal disciplinare tecnico. Prima di ogni misurazione, infatti, lo strumento deve procedere automaticamente alla verifica del proprio funzionamento; il risultato può essere fornito soltanto dopo tale controllo e, qualora venga rilevata un’anomalia, un difetto o un segnale di errore, l’apparecchio non deve produrre un risultato utilizzabile.

Da questa disciplina la Cassazione ricava che gli etilometri sono progettati in modo tale da non fornire un risultato valido quando le condizioni operative rendono la misurazione inaffidabile. Nel caso concreto, inoltre, non era stato neppure dimostrato che al momento esatto dell’accertamento la temperatura fosse effettivamente inferiore allo zero. Il dato meteorologico disponibile indicava infatti una temperatura giornaliera oscillante tra +8 e -2 °C. L’etilometro era inoltre collocato all’interno dell’autovettura di servizio, circostanza valorizzata dai giudici per ritenere plausibile una temperatura operativa superiore a quella esterna.

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