La strada passa dalla tutela del lavoratore
Dalla Redazione
Bodycam della polizia locale, il Garante indica ancora una volta una strada concreta. E questa volta lo fa in maniera particolarmente chiara. Con il provvedimento n. 272 del 17 aprile 2026, l’Autorità ha sanzionato il Comune di Venezia per 3 mila euro, ma non ha contestato la liceità dell’impiego delle telecamere indossabili sotto il profilo dello Statuto dei lavoratori. Il problema è stato individuato nella carente informativa privacy.
Il caso riguarda le bodycam assegnate ad alcuni agenti della polizia locale veneziana, utilizzate anche per documentare situazioni di particolare criticità e tutelare l’incolumità degli operatori. Il Comune aveva stipulato già il 23 marzo 2021 uno specifico accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e aveva predisposto una valutazione d’impatto prima dell’avvio del trattamento.
Ed è proprio qui il passaggio più interessante. Il Garante afferma espressamente che, quando le bodycam sono impiegate per prevenire e documentare situazioni di pericolo per chi le indossa, in particolare aggressioni fisiche o verbali, trovano applicazione le regole sugli strumenti tecnologici utilizzati negli ambienti di lavoro. La base giuridica viene quindi ricondotta all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, applicabile anche al settore pubblico.
Una precisazione che assume particolare rilievo per la polizia locale. L’Autorità riconosce infatti che Venezia aveva rispettato le condizioni di liceità e le norme specifiche poste a tutela dei lavoratori. Non è dunque l’impianto giuridico fondato sulla sicurezza dell’operatore ad essere finito sotto accusa.
La violazione riguarda invece la trasparenza. Agli agenti non era stata consegnata una specifica informativa privacy conforme agli artt. 12 e 13 GDPR. Non bastano una mail contenente disposizioni di servizio, DPIA e manuali operativi, né la formazione effettuata. L’informativa ha una propria funzione e deve essere resa specificamente agli interessati.
Anche sul fronte della DPIA il procedimento è stato archiviato, perché il Comune ha dimostrato di aver predisposto la valutazione prima dell’avvio del trattamento.
Il messaggio operativo per i Comuni appare quindi abbastanza netto. Per le bodycam della polizia locale finalizzate alla tutela degli operatori il percorso GDPR, accompagnato dalle garanzie dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, è una strada concretamente praticabile. Però deve essere costruita bene. Servono assolitamente l’accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, DPIA preventiva, regole operative e soprattutto informative specifiche.
A Venezia il modello ha retto. A non reggere è stata l’informativa.










