Verbali CdS ed annullamento d’ufficio

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Le novità allo studio nella riforma del Codice della Strada.

Di Giacomo Pellegrini

Tra le varie novità annunciate in sede di redazione del nuovo Codice della Strada vi è anche quello relativo all’annullamento in autotutela dei verbali di accertamento per violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’iniziativa mira a superare la frammentarietà e la discrezionalità con cui attualmente viene applicato l’annullamento in autotutela, introducendo figure tassative di archiviazione d’ufficio ed eliminando la necessità di ricorso per vizi palesi ed evidenti.

Come prima impressione, la novità si pone in diretta discontinuità e, perché no, evoluzione, con il quadro attualmente delineato dall’art. 386 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del CdS), finora unico perno normativo speciale dell’autotutela in materia stradale.

Ad oggi infatti l’archiviazione (visto che di autotutela mai si parla nel codice della strada vigente), ha avuto un’applicazione prudente e spesso disomogenea sul territorio nazionale, derivante dal contrasto tra la disciplina generale del diritto amministrativo (in particolare l’art. 21-nonies della L. 241/1990) e le norme speciali del D.P.R. 495/1992. Come noto, l’art. 386, nei commi 3 e 4, del Regolamento di Esecuzione al CdS stabilisce che: “Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l’ufficio o comando procedente, ad istanza dell’interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l’archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo responsabile entro i termini previsti. Nel caso di cui al comma 3, l’istanza dell’interessato deve essere proposta entro il termine di cui all’articolo 203 del codice. L’ufficio o comando procedente può rilevare l’errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo”. 

Allo stato attuale pertanto, oltre alla ristretta tassatività delle ipotesi nelle quali è possibile attivare tale rimedio, la procedura non attribuisce agli organi di polizia stradale la facoltà di “cancellare” direttamente il verbale, bensì l’obbligo di inoltrare una proposta di archiviazione alla Prefettura competente per territorio

La riforma attualmente in consultazione introduce invece un vero e proprio dovere di archiviazione diretta in capo al Comando accertatore, trasformando l’autotutela da facoltà discrezionale (e comunque indiretta vista la necessità di intervento del Prefetto) a procedimento vincolato e diretto, ove l’unico attore è l’organo cui dipende l’agente accertatore.

Ove si riscontri uno dei casi tipizzati, il Responsabile dell’ufficio non dovrà più trasmettere gli atti al Prefetto, ma procederà infatti direttamente all’archiviazione del verbale e delle relative sanzioni accessorie. Al momento, la norma ha individuato otto casi tipizzati di annullamento d’ufficio: 

  1. Destinatario estraneo/errato (quindi in caso di errore nell’individuazione del trasgressore o dell’obbligato in solido;
  2. Alienazione del veicolo antecedente alla violazione (ipotesi di trasferimento di proprietà regolare ma non ancora aggiornato al momento dell’estrazione dei dati); 
  3. Errore nella notificazione (ipotesi di notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza o sede legale risultante dai registri ufficiali o in violazione delle procedure previste); 
  4. Decadenza dei termini di notifica (notifica perfezionatasi oltre il termine tassativo di 90 giorni, o 360 per residenti all’estero, di cui all’art. 201 CdS); 
  5. Decesso del trasgressore (diretta applicazione del principio di personalità e di non trasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi di cui all’art. 7, L. 689/1981); 
  6. Incompetenza dell’organo accertatore (difetto assoluto o relativo di competenza territoriale o materiale dell’ufficio);
  7. Estinzione per avvenuto pagamento (ipotesi di sanzione già estinta a seguito di regolare e tempestivo pagamento, anche se eseguito da un coobbligato);
  8. Erronea applicazione della norma o errore materiale manifesto (ipotesi di errata qualificazione della categoria del veicolo o di errore nei requisiti tecnici o amministrativi del mezzo, o erronea sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa contestata).

Come noto, il testo elaborato dal MIT si trova attualmente nella fase conclusiva delle consultazioni (termine fissato per il 13 settembre) ed il passaggio operativo finale dipenderà dall’esercizio effettivo della delega legislativa per il riordino del Codice della Strada da parte del Governo.

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