Di Francesco De Santis
L’attribuzione per l’avanzamento di grado in Polizia Locale prevede una regola generale che, a chi abbia maturato un numero di anni di servizio, venga conferito il grado superiore.
Siamo dunque di fronte ad una categoria aperta, non ad esaurimento e per accedervi viene richiesta una precisa anzianità di servizio e delle determinate competenze professionali maturate con esperienza di servizio.
Si dispone infatti che l’avanzamento di grado iniziale possa essere conferito a personale inquadrato nella qualifica funzionale di agente/operatore di Polizia Locale, conseguita mediante procedure concorsuali ed in servizio di ruolo.
Nel caso in cui l’operatore abbia svolto servizio a tempo determinato presso la Polizia Locale di un Comune, avvenuta per soddisfare esigenze straordinarie del Servizio stesso, caratterizzando la temporaneità dell’incarico. Tale condizione, non soddisfa dunque il requisito del “servizio di ruolo” richiesto dalla norma, che per definizione presuppone il far parte, stabilmente, di un ente, ufficio o servizio.
Per personale di ruolo dell’Ente si intende, infatti, quello assunto a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale, che consenta l’accesso nel ruolo.
Nel caso di specie, il requisito del conseguimento della categoria a tempo determinato, ha caratteristiche diverse da quelle del concorso pubblico, che può svolgersi per esami, oppure per titoli ed esami, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Scendendo nel dettaglio, l’art. 7 comma 1 lett. b), individua in modo specifico la tipologia di concorso per i profili professionali della categoria, che deve consistere di norma: “in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico pratico, e in una prova orale”.
La prova selettiva per soli titoli e colloquio, finalizzata a rispondere ad eventuali richieste di personale per esigenze straordinarie dovute ad inderogabili motivi di servizio, non può essere considerata una vera e propria procedura concorsuale, non avendone le caratteristiche.
Le sentenze del Consiglio di Stato n. 1549 del 4 aprile 2017 e n. 2526 del 29 maggio 2017, dettate in tema di procedura selettiva ex art. 110 T.U.E.L., evidenziano quanto segue: per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in quesito esposta, non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In conclusione, non risultano soddisfatti i requisiti richiesti al fine dell’attribuzione del grado superiore all’operatore di P.L.










