Per la Cassazione non sussiste la strumentalità funzionale tra il veicolo e l’abbandono.
Di Michele Mavino
Con la sentenza 20663/2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale locale del 25 novembre 2024, la quale aveva a sua volta rigettato l’appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del GIP di diniego del sequestro preventivo impeditivo dell’autovettura intestata a una cittadina indagata per abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 255, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
Il ricorso si fondava sull’assunto che l’autovettura fosse strumentalmente collegata alla commissione del reato: la condotta illecita si sarebbe infatti consumata in un luogo distante diversi chilometri dall’abitazione dell’indagata, evidenziando, a parere della Procura, un utilizzo funzionale del mezzo ai fini dell’abbandono illecito.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto insussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato e non aveva ravvisato una strumentalità funzionale così stringente da giustificare il sequestro impeditivo del veicolo.
Il Procuratore deduceva la violazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p. (sequestro preventivo), sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse illogica o comunque insufficiente nel ritenere assente la pericolosità concreta e la strumentalità del bene.
La Cassazione, tuttavia, ha rilevato che il ricorso si fondava su mere censure di merito e non su effettive violazioni di legge. Ha ricordato che in tema di misure cautelari reali, il controllo di legittimità in sede di legittimità è limitato alle violazioni di legge, incluse solo quelle motivazioni talmente carenti o incoerenti da risultare incomprensibili.
Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta sufficientemente coerente e logica, e dunque non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento secondo cui la Cassazione, in sede di impugnazione ex art. 325 c.p.p., non entra nel merito della valutazione del giudice del riesame, a meno che la motivazione non sia affetta da vizi macroscopici di coerenza logico-giuridica.
Dal punto di vista operativo, essa rafforza il principio secondo cui la strumentalità del bene rispetto al reato deve essere valutata in modo rigoroso, e che l’adozione di misure reali come il sequestro non può basarsi su meri sospetti o valutazioni presuntive di pericolosità sociale.