L’Aran fornisce importanti chiarimenti sui benefici economici.
Il parere ARAN in esame affronta una questione piuttosto ricorrente nella gestione delle progressioni economiche orizzontali del personale degli enti locali, ossia la possibilità per un dipendente, che abbia conseguito una progressione verticale tra le aree dopo l’anno di decorrenza di una procedura di progressione economica orizzontale, di beneficiare ugualmente del relativo differenziale economico maturato nella precedente area.
Nel caso specifico, si tratta di una procedura di progressione economica bandita nel 2024 ma riferita all’anno 2023 (come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo 2023), e si chiede se possa rientrarvi un dipendente che, nel frattempo, nell’aprile 2024, sia passato a un’area superiore per effetto di una progressione verticale.
Posizione dell’ARAN
L’Agenzia chiarisce in primo luogo che i requisiti per l’ammissione alla procedura di progressione economica, tra cui il possesso del triennio di permanenza previsto dall’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022, devono essere verificati alla data di decorrenza del beneficio, ovvero al 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data successiva di espletamento della selezione (giugno 2024, nel caso di specie).
Questo principio comporta che la “fotografia” utile per verificare i requisiti (inclusa l’area di appartenenza) va scattata al momento della decorrenza del beneficio e non successivamente.
Tuttavia, l’ARAN ammette che, qualora il dipendente venga effettivamente incluso nella graduatoria e ottenga il riconoscimento del beneficio economico, trovandosi nel frattempo inquadrato in un’area superiore, debba essere applicato quanto previsto dall’art. 15, comma 3 del medesimo CCNL.
Tale norma dispone che, se il trattamento economico derivante dalla progressione orizzontale nella vecchia area risulta superiore al trattamento iniziale dell’area superiore, la differenza venga conservata come assegno personale, a carico del Fondo risorse decentrate, con natura assorbibile nelle future progressioni economiche nella nuova area.
Implicazioni operative
Il parere offre quindi un chiarimento importante per gli uffici del personale e i responsabili delle risorse umane degli enti locali. Esso consente di:
- riconoscere legittimamente il beneficio economico della progressione orizzontale anche a chi, successivamente, è passato a un’area superiore;
- tutelare il differenziale economico maturato nella vecchia area, trasformandolo in un assegno personale assorbibile;
- valorizzare la decorrenza del beneficio come momento determinante per la verifica dei requisiti, svincolando la procedura dal momento effettivo della selezione.
Questo approccio garantisce continuità nel riconoscimento della professionalità maturata e previene effetti penalizzanti per i dipendenti che, pur avendo diritto alla progressione economica per l’anno 2023, si trovano inquadrati in una nuova area a causa dell’avanzamento verticale intervenuto successivamente.