Di Giacomo Pellegrini
Nonostante i monopattini elettrici siano ormai uno dei più diffusi veicoli di micro-mobilità impiegati nelle città italiane, la loro regolamentazione non è inserita all’interno del Codice della Strada, come sarebbe logico aspettarsi, ma la troviamo all’interno di varie disposizioni normative, sia primarie che secondarie.
La definizione puntuale di cosa sia un “monopattino” la troviamo all’interno del Decreto 18 agosto 2022 rubricato “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, il quale prevede che per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si debba intendere un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, mentre l’elencazione dei requisiti fondamentali è inserita in una norma di rango primario: la l. n°160 del 27 dicembre 2019, ai commi 75 e seguenti del primo articolo della legge, nei quali sono poi inserite le norme fondamentali che regolano la materia. I requisiti fondamentali che deve rispettare un monopattino per poter legittimamente circolare nel nostro Paese sono:
a) Rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei seguenti limiti: 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, 20 km/h in tutti gli altri casi in cui è ammessa la circolazione
f) la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
g) devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
Andando ancora più nel dettaglio, come riportato nel già ricordato decreto del 2022, i monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici, il diametro minimo delle ruote e’ di 203,2 mm (8”), gli pneumatici devono essere dotati di battistrada, il cui spessore deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso. Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono: 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, 1.500 mm di altezza. La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg ed ogni monopattino elettrico deve riportare inoltre, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso. Ogni monopattino deve inoltre essere dotato di freno su entrambe le ruote, ed il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione. Per renderli inoltre visibili e riconoscibili in ogni condizione di luce e di atmosfera, i monopattini devono essere dotati di un segnalatore acustico (con intensità tale da poter essere percepito da una distanza di almeno 30 metri), di indicatori luminosi di svolta, di una luce bianca o gialla anteriore e di una posteriore rossa, entrambe a luce fissa, di catadiottri rossi e di catadiottri gialli sui lati, ed è ammessa la presenza di luci di arresto. Nell’allegato 1 al Decreto ministeriale n. 229 del 04/06/2019 sono inoltre elencati i componenti di massima di ciascun dispositivo, illustrati anche attraverso un’immagine esplicativa:

LEGENDA:
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto
LE PRINCIPALI REGOLE DI CIRCOLAZIONE PER I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, i quali hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (nella sostanza, i caschi per velocipedi) ed è altresì vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti, ed il conducente deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, già previsto dall’art.162 c.4-ter del C.d.S.
Chi conduce i monopattini deve inoltre avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.
Molto importante la disposizione, introdotta recentemente con la legge n°177/2024, in base alla quale tali monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e, per ciò che attiene ai limiti di velocità, come già abbiamo avuto modo di specificare, non possono superare il limite di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e quello di 20 km/h in tutti gli altri casi.
È vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ove però è consentita esclusivamente la loro conduzione a mano, ed è altresì vietato circolare contromano. La sosta ai monopattini è consentita negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli. Per ciò che attiene invece alla sosta sui marciapiedi, sebbene questa sia in generale vietata anche per i monopattini, è comunque previsto che i comuni possano individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità; tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Viene altresì previsto che le aree di sosta riservate ai monopattini possano essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Come norma di chiusura, viene previsto che per ciò che concerne la circolazione di tali monopattini, per tutto quello che non è oggetto di disciplina speciale, gli stessi sono equiparati ai velocipedi.
IL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO ADESIVO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO
Con la legge 177/2024 è stato introdotto l’obbligo, per i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, le cui caratteristiche sono state disciplinate con il decreto dirigenziale n°2120 del 27.06.2025. Con questo atto vengono previsti i criteri e le modalità di stampa dei contrassegni identificativi per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche degli stessi contrassegni e vengono pertanto individuate le caratteristiche principali di tale contrassegno, meglio specificate nell’allegato A del provvedimento, che possono così essere riassunte:
- E’ strettamente personale;
- E’ di forma rettangolare con dimensioni mm 50 X 60;
- E’ stampato su supporto plastificato di proprietà adesive e non rimovibile;
- Ha il fondo di colore bianco e i caratteri alfanumerici di colore nero (sei caratteri neri disposti su due righe da tre caratteri ciascuna);
- Ha l’emblema della Repubblica Italiana provvisto di incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione.
Tale contrassegno andrà applicato in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico nell’apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore e, in assenza di tale alloggiamento, andrà applicato perpendicolarmente al piano di simmetria longitudinale del piantone dello sterzo nella parte anteriore dello stesso, in posizione tale da essere visibile frontalmente ad un’altezza compresa tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo. Il contrassegno di forma rettangolare andrà posizionato sul lato corto che costituisce la base della sequenza alfanumerica in modo che la stessa risulti chiaramente leggibile. Il decreto si chiude rimandando ad un allegato B dello stesso, ove vengono indicati i criteri di base di un iter di formazione delle combinazioni alfanumeriche dei contrassegni identificativi sulla sequenziale, che prevede l’assegnazione automatica di una combinazione univoca.
Sempre con la l.177/2024 è stato introdotto l’obbligo per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, durante la circolazione (tra le cui fasi è compresa, lo ricordiamo, anche la sosta) di essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, trovando oltremodo applicazione le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private (Dlgs. N°209 del 07.09.2005). Tale ultima disposizione, che fino ad ora non aveva potuto trovare concreta applicazione a causa della mancata attuazione della norma sul rilascio dei contrassegni identificativi, d’ora in poi, una volta divenuta concretamente operativa la norma su questi ultimi, potrà finalmente trovare la sua piena attuazione in un’ottica di tutela degli utenti della strada.
I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
La speciale disciplina dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contiene anche una parte dedicata ai servizi di noleggio di tali veicoli. In tal senso viene previsto che, all’interno di ogni singolo territorio comunale, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possano essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione, l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso, e modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati nonché e eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree. Viene inoltre previsto che gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via. Sempre gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.
APPARATO SANZIONATORIO
Anche per ciò che concerne l’apparato sanzionatorio legato alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, la disciplina la troviamo al di fuori del Codice della Strada (art.1 c.75 e seguenti l.160/2019), ma la procedura da seguire sarà, per espressa previsione normativa, quella delineata dal Titolo VI del C.d.S.
Vediamo qui di seguito di vedere l’attuale disciplina sanzionatoria:
- Chiunque circola con un monopattino a motore o a propulsione prevalentemente elettrica avente requisiti diversi da quelli previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800;
- Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica privo del contrassegno identificativo, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privo della copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 oltre alla confisca del monopattino, quando ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. Analoga sanzione pecuniaria si applica in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.
- Sosta sul marciapiede: si applica la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5 C.d.S. prevista per i ciclomotori e i motoveicoli (da € 41 a € 168).
Norme la cui violazione comporta una sanzione da € 50 a € 250:
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.
Tutte le altre violazioni: sanzione da € 50 a € 250