Clausole del bando euroincompatibili?
Di Michele Mavino
Con l’ordinanza interlocutoria n. 19847 del 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione affronta un delicato tema di diritto del lavoro e antidiscriminatorio, inerente la legittimità del limite anagrafico previsto per la partecipazione al concorso per la qualifica di procuratore dello Stato. I ricorrenti – tra cui un avvocato escluso per superamento del limite dei 35 anni – hanno sollevato dubbi di compatibilità con il diritto nazionale e, soprattutto, con la normativa dell’Unione europea in materia di parità di trattamento.
Il caso origina da un’azione giudiziaria volta a far dichiarare discriminatoria l’esclusione dal concorso pubblico per procuratore dello Stato sulla base del superamento del limite di età fissato a 35 anni. Secondo i ricorrenti, tale limite sarebbe lesivo del principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito tanto dal diritto interno (d.lgs. n. 216/2003) quanto dalla Direttiva 2000/78/CE e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
La Corte d’appello di Trento aveva respinto il ricorso, ritenendo il limite giustificato da ragioni legate alla natura formativa della funzione di procuratore dello Stato e alla necessità di assicurare un percorso professionale coerente, che culmini nella nomina ad avvocato dello Stato.
I ricorrenti hanno articolato ben dieci motivi di impugnazione, fondati sia su presunti vizi procedurali (violazioni degli artt. 115 c.p.c., 702-bis e 702-ter c.p.c., eccesso di poteri officiosi del giudice, omesso esame del tertium comparationis), sia sul merito della discriminazione anagrafica, sostenendo:
- l’insussistenza di un’effettiva esigenza formativa;
- la sproporzione del limite d’età, non essendo previsto alcun vincolo simile per l’accesso alla qualifica di avvocato dello Stato;
- la violazione del diritto dell’UE, in particolare della Direttiva 2000/78, art. 6.
È particolarmente rilevante l’invocazione dell’art. 267 TFUE, al fine di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia UE.
La Suprema Corte, pur dichiarando infondati o inammissibili alcuni motivi (in particolare quelli su preclusioni processuali e carenze probatorie), ha ritenuto la questione centrale – ossia la legittimità del limite d’età in funzione della normativa europea – meritevole di approfondimento e ha perciò adottato una ordinanza interlocutoria, sospendendo la decisione sul merito in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.
Nel motivare tale rinvio, la Cassazione richiama ampiamente la giurisprudenza eurounitaria, in particolare le sentenze “Notai” del 2021 e del 2024, che ammettono la possibilità di limiti anagrafici purché finalizzati a scopi legittimi di politica occupazionale o formativa, purché tali misure siano appropriate e necessarie.
Nel caso specifico, però, la Corte riconosce che la finalità addotta – garantire una progressione di carriera interna pienamente fruibile – potrebbe non apparire pienamente proporzionata, considerato che l’accesso alla qualifica di avvocato dello Stato è possibile anche per altre vie, senza limiti di età. Inoltre, si evidenzia che la ratio della limitazione non risulta sempre applicata con coerenza nell’ambito dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.