di Stefano MANINA
Con la circolare nr. 0020613-11 dell’11 luglio 2025 il Ministero della salute ha comunicato che sul proprio portale nella sezione dedicata alla Banca Dati Nazionale, del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R). accessibile dal link
è stato reso disponibile il regolamento per la consultazione della BDN, che dal 21 luglio 2025 sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia, con tutti i nuovi moduli per le richieste di consultazione dei dati di BDN.
Ricordiamo che la BDN del Ministero della Salute è il sistema informativo nazionale che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori (allevatori, fornitori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e gli organi di controllo.
Nella BDN sono registrate le informazioni su stabilimenti, operatori, attività, animali e loro eventi.
L’operatore e il responsabile del macello devono registrare in BDN tutte le informazioni di loro competenza, con i tempi e le modalità di cui al d.lgs. 134/22 e al DM 07/03/23.
La BDN è quindi una base dati dichiarativa basata sulle informazioni comunicate dall’operatore che se aggiornata da tutti i soggetti deputati in modi realmente costante e completo, permette di realizzare un sistema dinamico in grado di fornire ai responsabili del settore informazioni in tempo reale sul patrimonio animale per un determinato territorio e periodo.
La gestione tecnica della BDN è affidata al Centro Servizi Nazionale (CSN) istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Le informazioni generali inerenti alla BDN, al sistema I&R e alla normativa di riferimento sono disponibili alla pagina Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R).
I dati presenti in BDN che il Ministero della salute rende disponibili liberamente, sono dati aggregati per territorio e per data e riguardano il numero di stabilimenti, di attività (tra cui gli allevamenti), di animali ed altre tipologie di dati inerenti al sistema I&R.
La circolare ricorda che i dati liberamente disponibili in BDN -Statistiche sono aggregati per territorio e per data e sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l’identificazione delle attività, degli stabilimenti, degli operatori ed hanno un livello di aggregazione predefinito e non modificabile.
I dati riguardano il numero di stabilimenti, di attività e allevamenti di animali ed altre tipologie di dati.
Le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) diverse dai Servizi Veterinari delle AASL per accedere alla consultazione della BDN devono fare richiesta per la quale non è necessario il Nulla Osta ministeriale, direttamente al CSN, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul portale del Ministero della salute inviandoli agli indirizzi protocollo@pec.izs.it e fdlab@izs.it, e solo per conoscenza alla scrivente DGSA alla casella di posta ordinaria settore.ier@sanita.it.
Dal 21 luglio 2025 sono ritenute valide solo le richieste conformi alle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda invece le richieste di dati BDN da parte dell’Autorità giudiziaria e delle forze di pubblica sicurezza, che a loro volta non necessitano di nulla osta ministeriale, devono essere inviate esclusivamente al CSN agli indirizzi protocollo@pec.izs.it e fdlab@izs.it, indirizzi a cui saranno trasmesse direttamente anche eventuali richieste erroneamente inviate alla scrivente Direzione Generale.
I referenti delle Pubblica Amministrazione (PA) e i referenti degli Enti diversi dalle PA che hanno diritto alla consultazione dei dati del sistema I&R, ne chiedono l’autorizzazione utilizzando i relativi moduli che riguardano le seguenti P.A.:
▪ Forze di Polizia e Forze armate
▪ Assessorati regionali settori AGRICOLTURA
▪ Agea ed Organismi pagatori
▪ Comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane.
Si precisa infine che il regolamento ed i relativi moduli non riguardano l’accesso alle informazioni contenute nel SINAC e alle informazioni inerenti agli stabilimenti(come definiti dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 134/22 ove si citano tra gli altri: allevamenti, rifugi, circhi, collezioni faunistiche o stabilimenti per la conservazione di materiale germinale).
In allegato:
La Circolare del Ministero della Salute.
Il nuovo regolamento sulla Banca Dati Nazionale.
Il modulo per la richiesta di accesso dei Comuni.
Il modulo per la richiesta di accesso delle forze di polizia