A cura di Marco D’Antuoni
La circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, datata 9 ottobre 2025, evidenzia la necessità di un approfondimento tecnico-operativo per gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (PG).
Sebbene la riforma miri a rafforzare la deterrenza, la Procura rileva che il nuovo quadro sanzionatorio è diventato estremamente “minuzioso,” con la contestuale introduzione di nuovi illeciti penali.
La Direttiva si pone dunque l’obiettivo di calibrare l’attività della PG, assicurando che l’elevata severità delle nuove pene detentive introdotte sia supportata da una rigorosa verifica e documentazione degli elementi costitutivi del reato, in particolare quelli relativi al pericolo qualificato.
Uno degli aspetti più rilevanti del D.L. 116/2025 è il mutamento della natura giuridica di numerose condotte, storicamente punite come contravvenzioni, ora configurate come delitti.
Tale circostanza viene dimostrata dall’ampliamento della platea dei reati non considerabili di particolare tenuità (art.131 bis c.p.) garantendo una risposta penale più severa per gli illeciti ambientali qualificati.
1. La Riorganizzazione delle Condotte di Abbandono: Analisi Sistematica (Articoli 255, 255-bis, 255-ter TUA)
La riforma ha operato una precisa tripartizione delle condotte di abbandono, precedentemente ricomprese in modo generico nell’Art. 255.
Allo stato attuale la qualificazione penale e la sanzione dipendono dal tipo di rifiuto e dalla presenza di elementi di aggravamento.
1.1 Art. 255 TUA (Abbandono di Rifiuti Non Pericolosi): La Fattispecie di Base
Il nuovo Art. 255 TUA mantiene la natura contravvenzionale per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, ma ne inasprisce significativamente le pene.
<<Ammenda da €1.500 a €18.000>>.
1.2 Il Delitto Aggravato di Abbandono (Art. 255-bis TUA): Non Pericolosi in Casi Particolari
Il nuovo Art. 255-bis introduce un delitto autonomo per l’abbandono di rifiuti non pericolosi qualora ricorrano specifiche circostanze che elevano il grado di offesa al bene giuridico ambientale.
Il regime sanzionatorio è quello del delitto: per il privato cittadino, la pena è la Reclusione da sei mesi a cinque anni; per i titolari d’impresa o responsabili di enti, la pena è la Reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Se l’abbandono avviene con un veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
1.3 Art. 255-ter TUA: La Criminalizzazione dell’Abbandono di Rifiuti Pericolosi
L’abbandono di rifiuti pericolosi è ora sempre un delitto doloso, sostituendo la precedente contravvenzione.
La sanzione base per il privato cittadino è la Reclusione da uno a cinque anni. Tale pena è aumentata ulteriormente (a Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) se si verificano le condizioni di pericolo o di luogo previste nell’Art. 255-bis. Per i titolari di imprese o responsabili di enti, le pene sono rispettivamente la Reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi (base) o la Reclusione da due anni a sei anni e sei mesi (aggravata dalle condizioni Art. 255-bis).
1.4 La Rilevanza della Colpa e la Responsabilità Organizzativa
Un aspetto cruciale per la responsabilità d’impresa è l’introduzione dell’Art. 259-ter TUA, rubricato “Delitti colposi in materia di rifiuti”. Questa norma estende la punibilità a titolo di colpa per i nuovi delitti di abbandono aggravato (Art. 255-bis, 255-ter), per la gestione non autorizzata (Art. 256) e per la spedizione illegale (Art. 259), con pene diminuite da un terzo a due terzi.
1.5 Il Criterio Distintivo tra Codice dell’Ambiente e Codice della Strada
Il D.L. 116/2025 ha ridefinito il confine tra il Codice dell’Ambiente (TUA) e il Codice della Strada (CdS) per evitare duplicazioni e assicurare che le condotte illecite più gravi ricadano sotto la sanzione penale.
L’Art. 15, lettera f) del CdS ora si applica esclusivamente all’atto di insudiciare la strada con materiali “diversi dai rifiuti”.
l’Art. 15, lettera f-bis), che punisce il getto o il deposito da veicoli in sosta o in movimento di rifiuti non pericolosi specifici, quali: mozziconi dei prodotti da fumo (Art. 232-bis TUA) e rifiuti di piccolissime dimensioni (Art. 232-ter TUA), come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.
La linea operativa per la PG è netta: se l’oggetto abbandonato da un veicolo non rientra tassativamente in queste categorie amministrative (ad esempio, una bottiglia di plastica, un pneumatico, o un sacchetto generico di rifiuti), l’accertamento deve essere immediatamente condotto nell’alveo penale del TUA (Art. 255, 255-bis o 255-ter), con le sanzioni di Arresto o Reclusione connesse.
1.6 L’Applicazione delle Sanzioni Accessorie e Misure Cautelari e video sorveglianza.
La riforma ha potenziato le sanzioni accessorie, in particolare quelle legate all’uso di veicoli, come forte strumento deterrente contro il trasporto illecito di rifiuti.
La sospensione della patente di guida è prevista non solo per l’abbandono base di rifiuti non pericolosi (Art. 255) , ma anche per l’abbandono aggravato ex Art. 255-bis (da due a sei mesi) e per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (Art. 256, da tre a nove mesi).
Per i delitti più gravi, come la gestione non autorizzata (Art. 256) e la realizzazione/gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256, commi 3 e 3-bis), è prevista la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato e dell’area di sedime della discarica abusiva, fatto salvo il diritto di terzi estranei al reato.
Infine, la norma introduce il fermo amministrativo del veicolo per un mese (Art. 214 CdS) anche per l’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori (Art. 255, co. 1.2), qualora venga fatto uso di veicoli a motore.
La PG deve quindi prestare la massima attenzione all’accertamento della titolarità e dell’utilizzo del mezzo per garantire la corretta applicazione di queste misure ad alto impatto patrimoniale e logistico.
Cruciale, in questo contesto, è la facoltà concessa dal nuovo comma 1-ter dell’Art. 255 di procedere all’accertamento di tali illeciti amministrativi senza la contestazione immediata, ma attraverso l’utilizzo di immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti all’interno o all’esterno dei centri abitati.
Questa previsione legalizza l’uso della tecnologia fornendo un protocollo operativo moderno per la Polizia Locale e Provinciale e garantendo una maggiore efficacia nel contrasto a questi fenomeni diffusi.
Conclusioni
La circolare della Procura di Verona, così come quella della Procura di Parma, viene emessa a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 116/2025 e si rivela uno strumento essenziale per orientare l’attività della Polizia Giudiziaria in un contesto normativo radicalmente mutato e notevolmente più severo.
Il passaggio epocale dalla contravvenzione al delitto per l’abbandono di rifiuti pericolosi e per le condotte aggravate (Art. 255-ter e 255-bis) impone alla PG un cambio di paradigma investigativo.
L’analisi tecnica evidenzia che l’efficacia del contrasto ai nuovi delitti dipenderà in larga misura dalla capacità della PG di integrare l’accertamento tradizionale con la prova scientifica e documentale.