La legittimità della nomina del segretario comunale: spunti sistematici dalla sentenza Tar Veneto, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 389
Di Luca Leccisotti
La sentenza del Tar Veneto, Sezione I, 27 marzo 2025, n. 389, affronta un tema di grande interesse per le amministrazioni locali: la possibilità di nominare il segretario comunale quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), anche in assenza dei requisiti tecnici previsti per la tipologia di affidamento. L’articolo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, evidenziando le ricadute applicative della decisione alla luce del D.lgs. 36/2023 e del correttivo D.lgs. 209/2024.
1. Il contesto normativo: la funzione di RUP e i requisiti professionali
L’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in combinato disposto con l’Allegato I.2, disciplina la figura del RUP, quale soggetto incaricato della gestione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico. L’Allegato I.2 prevede che per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP debba possedere adeguati requisiti tecnici e professionali. Tuttavia, la medesima disposizione ammette che, in assenza di tali figure, l’incarico possa essere affidato a un dirigente o responsabile del servizio competente per materia, e, in via residuale, a un dipendente privo dei requisiti, purché supportato da personale interno o esterno dotato delle necessarie competenze.
2. Il caso concreto e le censure della società ricorrente
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva affidato a un soggetto concessionario un contratto di servizio per interventi di riqualificazione energetica e rifacimento dell’illuminazione pubblica. La società concessionaria, a fronte della mancata liquidazione delle fatture, ricorreva al Tar, contestando, tra l’altro, la legittimità della nomina del segretario comunale a RUP, in quanto privo dei requisiti tecnici richiesti dalle Linee guida ANAC e dalla normativa.
3. La motivazione del Tar: natura giuridica del segretario comunale e residualità della nomina
Il Tar ha ritenuto infondata la censura, evidenziando come il segretario comunale, in forza dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’ente e legittimato ad assumere ogni funzione dirigenziale attribuita dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco. La decisione valorizza la previsione dell’art. 2 dell’Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, che consente, in via eccezionale e motivata, la nomina di un RUP privo di requisiti tecnici, supportato da altre figure con competenze specifiche.
4. Il principio di continuità amministrativa e la flessibilità organizzativa
Il Collegio ha ritenuto conforme al principio di buon andamento (art. 97 Cost.) la scelta della stazione appaltante, in quanto motivata dall’assenza documentata di altre figure alternative in possesso dei requisiti. La nomina del segretario comunale risponde a esigenze di continuità amministrativa e di garanzia dell’efficienza procedimentale, nel rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.
5. Le implicazioni operative: best practices e limiti
Dalla sentenza emergono alcune indicazioni pratiche:
- la nomina del segretario comunale a RUP deve essere motivata dall’assenza di personale alternativo adeguatamente qualificato;
- occorre garantire, ove necessario, l’affiancamento di personale interno o esterno in possesso dei requisiti mancanti;
- la nomina non può trasformarsi in una prassi generalizzata, ma va circoscritta a ipotesi residuali e adeguatamente documentate.
6. Considerazioni conclusive: valorizzare le risorse interne in un quadro di legalità e trasparenza
La sentenza del Tar Veneto conferma la possibilità, in casi eccezionali e debitamente motivati, di valorizzare la figura del segretario comunale quale risorsa interna in grado di garantire la continuità amministrativa, evitando il ricorso a professionalità esterne. Ciò avviene in piena coerenza con il quadro normativo vigente e con i principi di economicità, trasparenza e legalità.
In sintesi, la nomina del segretario comunale a RUP costituisce un’opzione legittima e utile, purché esercitata con prudenza, motivazione e nel rispetto delle condizioni poste dal Codice.