Insidie imprevedibili per avere la responsabilità dell’ente proprietario della strada

Di Giacomo Pellegrinoi

Con ordinanza n°26061 pubblicata il 24 settembre scorso, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta le condizioni perché possa essere invocata la responsabilità dell’ente proprietario della strada per danni causati dal cattivo stato di manutenzione della stessa. Nel riprendere il filo logico che ormai da anni lega le decisioni sullo stesso tema, gli ermellini sottolineano la necessità che, per potersi avere responsabilità dell’ente proprietario, è necessario che siano presenti insidie o trabocchetti sul manto stradale e che oltretutto tali insidie siano, per la situazione di fatto, da ritenersi come imprevedibili. Nel caso in esame invece, il tratto di strada interessato dall’incidente era corredato da segnali e pannelli integrativi idonei ad avvertire della presenza di pericoli per la strada sdrucciolevole, ed inoltre la circostanza che si trattasse di un tratto di carreggiata ampio e rettilineo, e non all’uscita di una curva, fa sì che qualora vi fosse stata la presenza di pietrisco sulla strada, come sostenuto dal ricorrente, avendo il conducente piena visibilità, ben poteva evitare di perdere il controllo della moto condotta dallo stesso, qualora avesse tenuto l’ordinaria diligenza. Con queste argomentazioni pertanto, i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del danneggiato, confermando pertanto quanto il giudice di appello aveva già deciso in precedenza.

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