In caso di sinistro, la responsabilità grava anche sul conducente.
Di Michele Giuliano Perrone
Con una recente ordinanza, la n. 26723 del 4 ottobre 2025, la Corte di Cassazione civile stabilisce che “il conducente di un veicolo munito di cinture di sicurezza o sistemi di ritenzione, deve controllare, prima di iniziare la marcia, che il passeggero a bordo le indossi, garantendo, in questa maniera, il rispetto delle regole di prudenza e sicurezza”.
IL FATTO TRATTATO
La vicenda “ut supra” trattata dalla Suprema Corte, riguarda quella di un sinistro stradale occorso in data 30 agosto 2015.
Nella fattispecie, alle prime luci dell’alba – su una strada provinciale che attraversa il centro abitato di Villa Literno, cittadina in provincia di Caserta – il conducente di un veicolo, avendo una “condotta imprudente”, a causa di un elevata velocità, perde il controllo dello stesso, fuoriuscendo dalla sede stradale, causando il proprio decesso e quello di un terzo passeggero, allocato sul sedile posteriore.
Pochi mesi dopo, gli eredi del trasportato rimasto vittima del sinistro, ricorrono sia al Tribunale di Milano e sia all’UCI (Ufficio Centrale Italiano) per avere ristoro del danno patito dal proprio congiunto. In prima istanza, il Tribunale di Milano accoglie favorevolmente la richiesta dei famigliari emettendo parere favorevole a corrispondere l’indennizzo pari al 80 per cento della somma dovuta adducendo, come motivazione cardine del parziale accoglimento dell’istanza, che “il trasportato non aveva indossato la cintura di sicurezza.”
L’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
I ricorrenti, insoddisfatti del quantum risarcitorio stabilito dal tribunale di Milano e successivamente dalla Corte d’ Appello che innalzava il ristoro al 90 per cento, ricorrono per Cassazione.
Nell’istanza di ricorso si legge che, “la Corte di Milano, non avrebbe preso correttamente in considerazione “i principi in tema di concorso di colpa e responsabilità”, in violazione di nesso di causalità e responsabilità concorsuale, escludendo la piena responsabilità del conducente del veicolo, che non avrebbe correttamente vigilato sull’indosso delle cinture di sicurezza da parte dei traportati. “Gli ermellini”, esaminando gli atti della vicenda, accolgono le doglianze dei ricorrenti asserendo che “nel caso specifico, il concorso di colpa della vittima, al causare del danno, va determinato, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 del codice civile, comparando le colpe e le condotte sia del conducente che del trasportato, confrontando ipoteticamente quale delle due stata più grave rispetto all’altra nel causare il danno.
L’articolo 1227 comma 1 del Codice Civile
L’articolo de quo stabilisce che, se il danneggiato ha contribuito a causare il danno con un proprio comportamento colposo, l’eventuale risarcimento deve essere diminuito in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne possano derivare.
In pratica la norma prevede, come anzidetto, una riduzione del risarcimento quando il comportamento del danneggiato, è stato causa del danno in maniera totale o parziale.
La proporzione di diminuzione del danno viene stabilita dal giudice, che valuta la gravità della colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze. La norma è altresì applicata in vari contesti come ad esempio nel caso trattato del sinistro stradale.
L’omesso uso delle cinture di sicurezza nel codice della strada.
L’ obbligo di indossare le cinture di sicurezza è sancito dall’art. 172 del Codice della strada e riguarda tutti i conducenti ed i passeggeri, sia anteriori che posteriori, dei veicoli dotati dei sistemi. Il mancato utilizzo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 80 ad euro 323 e la decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida. Il conducente è responsabile per l’eventuale violazione da parte dei passeggeri. In caso di recidiva in un biennio vi è la sospensione della patente di guida che va da 15 giorni a 2 mesi. Secondo il Codice della strada, vi sono solo alcuni casi specifici di esenzioni, dovuti a motivi di salute, debitamente certificati da medici dell’ASL.