Permessi studio e università telematiche: la Cassazione precisa i limiti

Di Giuseppe Vecchio

L’ordinanza della Corte di Cassazione r.g.n. 25038/2025 interviene su un tema di crescente rilevanza nel mondo del lavoro e della formazione: l’utilizzo dei permessi per diritto allo studio da parte dei dipendenti iscritti a università telematiche.

La Corte ha chiarito che il diritto ai permessi studio retribuiti presuppone la coincidenza tra l’orario di lavoro e l’attività formativa, ritenendo che l’assenza giustificata dal servizio possa essere ammessa solo in presenza di un evento oggettivo che impedisca la prestazione lavorativa.

Pertanto, se la frequenza delle lezioni non è legata a un orario preciso come avviene per i corsi online fruibili in qualsiasi momento, viene meno il presupposto che giustifica la concessione del permesso retribuito.

La coincidenza dell’orario lavorativo con un evento al quale la legge collega un’ipotesi di assenza giustificata costituisce una condizione indefettibile, la cui mancanza fa venir meno la motivazione stessa dell’assenza, che non può dipendere da scelte discrezionali del dipendente, ma da fatti oggettivi coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

Applicando tale principio al caso delle università telematiche, la Corte ha stabilito che il lavoratore potrà beneficiare dei permessi studio solo se dimostrerà, tramite apposita documentazione rilasciata dall’ateneo, che le lezioni o le attività didattiche si svolgono esclusivamente in orari coincidenti con quelli di servizio.

La pronuncia assume particolare rilievo alla luce della crescente diffusione dei percorsi universitari online, in cui la modalità asincrona rappresenta la regola e non l’eccezione. Tale modalità consente allo studente di organizzare liberamente il proprio tempo di studio, garantendo flessibilità ma, di fatto, eliminando ogni obbligo di frequenza in orari prefissati. Proprio questa caratteristica, osserva la Corte, fa venir meno il requisito temporale necessario per legittimare la fruizione dei permessi retribuiti.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia impone alle amministrazioni e ai datori di lavoro una maggiore attenzione nella valutazione delle richieste di permesso studio.

Pur muovendosi nel solco della normativa vigente, la decisione sollecita una riflessione più ampia.

Le università telematiche sono oggi parte integrante del sistema accademico e rappresentano una modalità di formazione riconosciuta e accreditata dal Ministero. Tuttavia, la disciplina dei permessi studio continua a rifarsi a un modello “sincrono” di insegnamento, nel quale la presenza del docente e dello studente coincidono nel tempo.

Sembra quindi auspicabile, in prospettiva, un aggiornamento della normativa e del CCNL che tenga conto delle nuove forme di apprendimento digitale “flessibili”, in modo da riconoscere e valorizzare la formazione a tutto tondo.

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