La reale portata della previsione che consente l’utilizzo della videosorveglianza per accertare gli illeciti ambientali e stradali

di Stefano MANINA

Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, meglio conosciuto come Decreto Terra dei Fuochi prima, e la successivamente legge di conversione nr.147 del 3 ottobre 2025, oltre ad aver rivisto la classificazione degli illeciti ambientali, in particolare in materia di abbandono di rifiuti e aver introdotto nuove fattispecie sanzionatorie, hanno in modo esplicito previsto come modalità di accertamento non automatico di determinati illeciti amministrati la facoltà di utilizzare gli impianti di videosorveglianza comunale con contestazione differita della violazione.

Nel dettaglio il Decreto Legge andando a modificare l’articolo 201 del Codice Strada ha aggiunto il comma 5 quater secondo il quale solo per le violazioni dell’articolo 15 comma 1 lettera f bis che vieta di depositare o gettare rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta e in movimento. trovano applicazione le norme introdotte dalla Legge 177/2024 con l’introduzione del comma 5 ter ovvero la possibilità di non procedere alla contestazione immediata e la possibilità di accertare l’illecito attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade.

In secondo luogo riscrivendo l’articolo 255 TUE ad iniziare dalla sua rubrica che diventa abbandono di rifiuti non pericolosi il decreto prevede, fuori dai casi previsti dall’articolo 15 comma 1 lettera f bis CdS, che l’abbandono o il deposito di piccolissimi rifiuti quali i mozziconi di sigaretta (art. 232 bis TUA) scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare (art. 232 ter) venga punito con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è stato aumentato arrivando ade essere compreso tra 80 e 320 Euro.

Anche in questo caso è ammesso l’accertamento con contestazione differita attraverso i sistemi di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.

In questo caso mancando il richiamo diretto al comma del 5 ter del CdS non vengono date indicazioni stringenti sulle modalità di accertamento attraverso le telecamere e soprattutto la norma appare fin da subito applicabile non dovendo attendere l’adozione di alcun decreto attuativo.

Da ultimo poi la Legge 147/2025 di conversione del Decreto in esame ha inserito all’interno dell’articolo 255 del Codice Ambiente una nuova fattispecie di illecito amministrativo rappresentata dall’abbandono di rifiuti nei pressi dei cassonetti posti sulla pubblica via

Analogamente anche in questo caso è stato previsto l’accertamento con contestazione differita attraverso i sistemi di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.

In queste settimane alcuni commentatori hanno sottolineato come la previsione esplicita di determinate fattispecie di illecito amministrativo, per altro di applicazione e gravità residuale, sia all’interno del Codice della Strada che del Testo Unico Ambiente possa essere intesa da qualche interessato come una sorta di riserva esclusiva e tassativa all’uso della videosorveglianza,  portando quindi a pensare che le telecamere comunali non siano utilizzabili per l’accertamento in modo differito ma non automatico di altre violazioni in particolare in ambito ambientale.

Con la prima conseguenza per i Comandi di Polizia Locale di vedersi contestate attraverso la proposizione di ricorso eventuali verbali per sanzioni amministrative diverse da quelle tassativamente indicate accertate mediante l’uso non automatico della videosorveglianza, su tutte le violazioni accertate a seguito di ricostruzione di sinistro stradale occorso in area coperta dalle telecamere comunali.

Chi scrive in accordo con i colleghi della redazione del portale, da sempre attenti alla questione ed autorevoli esperti in materia di videosorveglianza, divergono da tale posizione richiamando in primis i principi dell’articolo 13 della Legge 689/81 che consentono l’accertamento degli illeciti anche attraverso fonti non tipicizzate e attraverso la documentazione video e fotografica.

Ma non solo, la portata di tali innovazione va ben oltre e non costituisce un limite all’utilizzo della videosorveglianza per l’accertamento di illeciti ambientali ma anzi ne stabilizza e amplia la base giuridica per poter ad esempio posizionare le fototrappole, fino ad oggi non viste con troppo favore dal Garante Privacy e in generale di utilizzare tutti gli strumenti di videosorveglianza comunale a 360 gradi non solo per la sicurezza urbana, ma anche per quella stradale e ambientale.

Il tutto però a condizione che i Comuni abbiano prima provveduto a modellare adeguatamente le finalità e gli scopi del proprio impianto di videosorveglianza concentrandosi anche sulla sicurezza stradale e sulla tutela dell’ambiente.

Andranno cosi riviste le informative di primo livello costitute dai cartelli posti in corrispondenza delle telecamere che dovranno riportare oltre che la finalità di sicurezza urbana anche il richiamo alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale.

Le informative di primo livello così modificate dovranno poi fare richiamo a tre distinte informative di secondo livello specificatamente redatte e pubblicate sul sito istituzionale dell’ente ognuna indicante le specifiche finalità e la base giuridica del trattamento dati effettuato.

Diversamente il rischio andrà ben oltre quello di vedersi opporre un ricorso e magari di andare soccombenti davanti al Giudice di Pace per verbali amministrativi di limitata consistenza economica,  quanto piuttosto di incorrere in segnalazioni da parte dei cittadino sanzionati che male hanno interpretato la reale portata della norma, direttamente al Garante Privacy e di andare incontro a pesanti rilievi in materia di trattamento dei dati personali con l’applicazione a carico del Comandante di Polizia Locale, titolare del trattamento di sanzioni amministrative pecuniari molto pesanti.

Condividi questo articolo!