Il diritto di accesso agli atti e la tutela del segreto tecnico-commerciale nelle procedure ad evidenza pubblica alla luce del D.lgs. 36/2023

Di Luca Leccisotti

Nel vigente ordinamento dei contratti pubblici, l’accesso agli atti rappresenta un istituto di rilievo strategico per la garanzia dei principi di trasparenza, parità di trattamento e correttezza procedimentale, ma risulta al contempo un diritto non assoluto, soggetto a limiti specifici in presenza di contrapposti interessi giuridicamente rilevanti, tra cui spicca la tutela del segreto tecnico e commerciale. La giurisprudenza amministrativa più recente, segnatamente con la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 4947/2025, ha ribadito il principio secondo cui la richiesta di accesso a documenti coperti da riservatezza deve essere sorretta da motivazione puntuale e specifica, idonea a dimostrare la strumentalità difensiva dell’istanza.

Il presente contributo si propone di analizzare sistematicamente i confini applicativi del diritto di accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, con particolare attenzione al bilanciamento tra trasparenza e tutela del know-how aziendale, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), nonché degli indirizzi consolidati della giurisprudenza amministrativa.

2. Inquadramento normativo: art. 35, comma 4 e 5, D.lgs. 36/2023

La disciplina normativa di riferimento è oggi contenuta nell’art. 35 del D.lgs. 36/2023, rubricato “Pubblicità degli atti e accesso”. Il comma 4 stabilisce che «In deroga a quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fatte salve le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, la pubblicità degli atti delle procedure di affidamento si attua attraverso la pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

Il comma 5 è di cruciale importanza in materia di accesso difensivo, stabilendo che: «Il diritto di accesso è comunque consentito, anche dopo l’aggiudicazione, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici del richiedente in relazione alla procedura di gara». Tale disposizione è completata dall’obbligo, per l’impresa controinteressata, di opporre un diniego motivato e comprovato in caso di rifiuto dell’ostensione documentale, nei casi di documenti contenenti informazioni riservate.

3. Il concetto di segreto tecnico e commerciale nella giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza ha chiarito come il “segreto tecnico o commerciale” debba riferirsi a quelle parti dell’offerta che descrivono competenze, esperienze, metodologie, tecniche o strategie aziendali costituenti il know-how dell’impresa, cioè il patrimonio di conoscenze aziendali non pubblicamente accessibili, suscettibili di conferire un vantaggio competitivo e perciò tutelate contro la divulgazione.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 474/2025), il segreto commerciale deve comunque essere oggetto di “motivata e comprovata dichiarazione”, e non può essere opposto genericamente: occorre una specifica indicazione dei contenuti riservati e delle ragioni della richiesta di riservatezza.

4. I presupposti per l’accesso difensivo: motivazione e prova della strumentalità

Affinché l’accesso a documenti contenenti segreti tecnico-commerciali possa dirsi legittimamente esercitato, la parte richiedente deve fornire:

  • una motivazione specifica, non generica, che indichi le ragioni per cui la documentazione è funzionale alla difesa in giudizio;
  • la prova della concreta necessità dell’ostensione nel contesto di uno specifico giudizio pendente o da instaurare;
  • l’indicazione del nesso di strumentalità tra il contenuto del documento e le doglianze proposte o proponende.

5. Il caso del TAR Lazio n. 4947/2025: accesso negato per carenza di motivazione

Nel caso in esame, un’impresa partecipante a una procedura aperta ha presentato istanza di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, al fine di verificare eventuali profili di illegittimità. La richiesta, tuttavia, risultava motivata in termini generici, senza specificare in quale misura il contenuto della documentazione fosse funzionale a contestare l’aggiudicazione.

La controinteressata si è opposta, indicando nel dettaglio le ragioni della riservatezza delle proprie soluzioni tecniche. La stazione appaltante ha respinto l’istanza. Il TAR Lazio ha confermato la legittimità del diniego, chiarendo che in assenza di una motivazione adeguata non si può aprire la verifica del contenuto segreto: prima ancora del bilanciamento tra interessi contrapposti, va verificata l’ammissibilità formale dell’istanza.

6. Il procedimento in tre fasi per il bilanciamento degli interessi

Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, il procedimento che le amministrazioni devono seguire è articolato in tre fasi:

  1. Valutazione sull’ammissibilità dell’istanza: verifica della presenza di una motivazione specifica e di un interesse giuridico concreto;
  2. Valutazione sull’esistenza di informazioni coperte da segreto: accertamento del contenuto riservato e della dichiarazione motivata del controinteressato;
  3. Bilanciamento tra diritto di accesso e tutela del segreto: solo in presenza dei due presupposti precedenti si procede alla comparazione tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse difensivo.

7. Considerazioni conclusive e impatti operativi

L’accesso agli atti coperti da segreto tecnico-commerciale è ammissibile solo quando vi sia una strumentalità diretta alla difesa in giudizio, puntualmente dimostrata. L’istanza generica, ancorché presentata da concorrente controinteressato, non obbliga l’amministrazione a operare alcun bilanciamento: il diritto di accesso non si configura come assoluto ma condizionato alla coerenza tra motivazione e contenuto.

In prospettiva operativa, ciò implica per i RUP e le stazioni appaltanti la necessità di adottare procedure rigorose di valutazione, evitando approcci automatizzati o difformi, in ossequio al principio di legalità sostanziale di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023.

📌 Riquadro operativo per i RUP e le stazioni appaltanti

Accesso agli atti contenenti segreti tecnico-commerciali: cosa fare e cosa evitare

✅ Cosa fare

  • Verificare la presenza di una motivazione specifica e individualizzata nell’istanza di accesso.
  • Richiedere al controinteressato una dichiarazione puntuale di opposizione, con prova della natura riservata del contenuto.
  • Applicare il procedimento in tre fasi: ammissibilità, verifica del segreto, bilanciamento.
  • Redigere un provvedimento motivato (positivo o negativo) che dia conto della comparazione effettuata.
  • Mantenere tracciabilità della corrispondenza e delle valutazioni effettuate.

❌ Cosa evitare

  • Autorizzare l’accesso in presenza di segreti tecnici senza aver compiuto il bilanciamento.
  • Rifiutare automaticamente l’istanza senza motivare l’assenza di strumentalità difensiva.
  • Ritenere sufficiente una generica dichiarazione del controinteressato priva di elementi oggettivi.
  • Trattare l’accesso come un adempimento meramente procedurale: ogni caso è “a sé”.

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