PARTE SECONDA: le modifiche al Codice di Procedura Penale.
di Stefano MANINA
Come ampiamente annunciato dagli organi di comunicazione dopo il via libera del Senato del luglio scorso, il 25 novembre 2025 proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge che introduce il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé stante.
Non solo il provvedimento, intervenendo per prima cosa sul codice penale e su quello di procedura penale apporta ulteriori misure normative per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale e della sua entrata in vigore, facendoci aiutare dal dossier parlamentare dopo aver analizzato nel dettaglio le principali novità apportate al Codice Penale
volgiamo ora lo sguardo ora alle non meno importanti modifiche apportate dal legislatore al Codice di Procedura Penale molte delle quali di diretto interesse per la polizia locale nel suo quotidiano espletamento delle attività di polizia giudiziaria.
Infatti l’articolo 3, del DDL in esame apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale.
Nel dettaglio:
- L’articolo 3, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 33-ter c.p.p., attribuendo al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravati dalla circostanza:
di essere stati commessi in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità
di essere stati commessi con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p.per il nuovo reato di femminicidio.
- La lett. b) introduce la lett. d-bis) nell’articolo 90-bis, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p. la persona offesa ha il diritto di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e ha il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza.
Nel caso di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.
- La lett. c) del comma 1 interviene sulla disposizione di cui all’articolo 90- ter, comma 1-bis c.p.p. estendendo l’obbligo di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, anche per i casi di omicidio (art. 575 c.p.), anche informa aggravata , di femminicidio (art.577-bis c.p.) anche nella forma tentata, di interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-terc.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) quando il fatto è commesso con le stesse modalità del nuovo delitto di femminicidio.
In tali ipotesi, la comunicazione dell’evasione e della scarcerazione deve sempre essere trasmessa alla persona offesa.
- La lett. d) aggiunge un nuovo periodo al comma 1-bis dell’articolo 90-ter c.p. disponendo che, per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.
- Analoga disposizione è introdotta dalla lett. l) dell’articolo 3, che interviene sull’articolo 299, comma 2-bis c.p.p. prevedendo l’obbligatoria comunicazione alla persona offesa (e, ove nominato, al suo difensore) e ai prossimi congiunti (laddove la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede e purché costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente) dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché, in seguito ad una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo.
- La lettera e), interviene sull’articolo 91 c.p.p., esplicitando che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati ad esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati.
- La lettera f), modifica l’art. 267 c.p.p., introducendo una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio.
- La lett. g), n. 1), modifica l’articolo 275 c.p.p. estendendo la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, anche se all’esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione, ai procedimenti per i delitti previsti al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p. – di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), delitti di cui all’articolo 51, co. 3-bis e 3- quater c.p.p., nonché di omicidio (art. 575 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
- La lett. g), n. 2), inserisce un nuovo comma 3.1 all’articolo 275 c.p.p. ai sensi del quale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio di cui all’articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate – ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p. −, di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-bis, co. 2, 3 e 4), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-terc.p.).
La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
- La lett. o) introduce modifiche all’istituto del sequestro conservativo. È stato in primo luogo modificato il comma 1-bis dell’articolo 316 c.p.p., estendendo anche ai casi di omicidio della persona legata all’imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza la possibilità per il PM di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell’indagato a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima.
E’ stato inserito un nuovo comma 1-ter nel medesimo articolo 316, c.p.p., in base al quale nei casi in cui si prevede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di cui all’articolo 362, comma 1-ter, il PM può chiedere, previe indagini patrimoniali sull’indagato, di procedere al sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate.
- Analoghe modifiche sono apportate dalla lett. u), al comma 2-bis dell’articolo 539 c.p.p., il quale attribuisce al giudice il dovere di provvedere, anche d’ufficio in sede di condanna, anche non definitiva, all’assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà eventualmente poi liquidato in sede civile. se i beni dell’imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.
La lett. p) interviene sull’articolo 362, comma 1-ter c.p.p. apportando modifiche alla disciplina relativa all’assunzione, da parte del PM, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.
La novità più rilevante è la previsione dell’obbligo per il magistrato di provvedere personalmente alla audizione, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso. In questo caso il PM può delegare l’ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato, salvo il caso in cui si procede per il delitto di stalking laddove ricorra la circostanza aggravante di cui al nuovo comma 4 dell’articolo 612-bis c.p.p.
- La lett. q) interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza contro le donne e domestica, di cui all’articolo 362-bis c.p.p., circoscrivendo l’ambito applicativo della citata disposizione ai procedimenti per i delitti di tentato omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, e, ed estendendolo ai delitti di tentato femminicidio (art. 577-bis c.p.), nonché ai delitti consumati o tentati di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, e di lesioni (art. 582 c.p.) anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 585, quarto comma del codice penale.
- La lett. r) del comma 1 interviene sull’articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), aggiungendo un nuovo comma 1-quater secondo cui nei procedimenti relativi ai delitti di violenza contro le donne e domestica la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio o, se è stato nominato, al suo difensore.
- La lett. s) apporta modifiche in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l’aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all’articolo 447 del C.P.P. prevedendo che, quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Inoltre, viene modificato il comma 2 dell’articolo 447 c.p.p. specificando che, nell’udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al PM e al difensore dell’imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater c.p.p.
- La lett. t) modifica l’articolo 499 c.p.p. in materia di regole per l’esame testimoniale prevedendo che nei casi in cui si procede per i delitti di violenza contro le donne e domestica di cui all’articolo 362, comma 1-ter, il presidente deve assicurare che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
- Il comma 2 dell’articolo 3, apporta modifiche all’articolo 64-bis delle disp. att. c.p.p. al fine di rafforzare il collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica. In particolare si prevede che il PM – sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata – deve accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore e trasmettere quindi senza ritardo al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell’azione penale.










