Quando il Comune e Asl non rispondono dell’evento.
Di Michele Giuliano Perrone
Con la sentenza n.30616/2025 del 20 Novembre, la Corte di Cassazione, sezione civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un sinistro stradale provocato da un cane randagio. Nel caso di specie, né il Comune né la Asl competente per territorio sono stati ritenuti responsabili dell’evento poiché, secondo i Giudici della Suprema Corte, non è stato provato nessun atto omissivo derivante dai loro obblighi di controllo rispetto al fenomeno del randagismo.
IL FATTO IN ESSERE
Il Conducente di un’autovettura Ford Fiesta, mentre percorreva la Strada Provinciale 231, che attraversa il Comune di Ruvo di Puglia (BA), urtava un cane randagio di grossa taglia presente sulla carreggiata perdendo il controllo del proprio veicolo. Sbandava dapprima contro il guardrail ivi presente per poi capovolgersi. L’uomo a seguito del sinistro perse la vita.
Ifamigliari dell’uomo coinvolto portarono in giudizio, per il ristoro dei danni subiti dalla persona e dal veicolo, sia il Comune di Ruvo di Puglia che l’Asl competente per territorio adducendo come motivazione il fatto che, gli enti convenuti, non avevano ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge Regionale Puglia sul randagismo (più volte modificata negli anni sino ad arrivare a quella vigente ovvero la n. 2 del 7 febbraio 2020 supportata dal successivo regolamento attuativo datato l’8 febbraio 2024).
Nel giudizio civile de quo, si era costituita la sola ASL che contestava la propria eventuale responsabilità. In assenza di prove “tangibili e concrete”, il Tribunale aveva escluso la responsabilità degli Enti convenuti in giudizio”.
L’ANALISI DEI GIUDICI DI MERITO
I giudici, rigettarono la domanda di ristoro danni in principio dello “iure proprio”. Tale locuzione si riferisce al risarcimento del danno subito dai famigliari di una vittima causato dalla perdita del proprio congiunto. Esaminati gli atti ed i rilievi di Polizia Stradale, espletati dalle Forze dell’Ordine intervenute, il Giudice di Appello confermava “in toto” la decisione del giudizio di primo grado evidenziando, nella sentenza, che dai succitati atti “si evinceva la responsabilità esclusiva della vittima, rispetto all’evento dannoso”.
IL RICORSO PER CASSAZIONE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
Insoddisfatti della decisione del Giudice di merito, i congiunti della vittima, ricorrono per Cassazione.
Gli stessi famigliari contestano l’applicazione dell’art. 1227 del codice civile rubricato “concorso del fatto colposo del creditore”.
Al secondo comma, infatti, si stabilisce il mancato risarcimento del danno se questo si sarebbe potuto evitare usando la diligenza.
Secondo gli ermellini, il Giudice di Appello ha ben trattato la questione, difatti, si legge nella sentenza che: “ tali non contestati elementi, indicano in modo univoco l’esclusiva responsabilità dell’automobilista il quale, nel guidare a velocità eccesiva per le condizioni della strada e nel violare l’obbligo di tenere la destra, non si accorse del cane sulla corsia di sorpasso, che non stava effettuando un attraversamento improvviso”.
Si evince altresì, leggendo gli atti, che l’autovettura non circolava sulla sua destra ma sulla corsia di sorpasso e che il cane era ben visibile e circolava “come un veicolo”. Sempre secondo i Supremi Giudici, la natura randagia dell’animale, non ha rilevanza causale sulla dinamica del sinistro stradale dunque, per tali ragioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dai congiunti della vittima.
COSA FARE SE UN CANE RANDAGIO ATTRAVERSA IMPROVVISAMENTE LA CARREGGIATA PROVOCANDO UN SINISTRO STRADALE?
Se si verifica un sinistro stradale a causa di un cane randagio, la responsabilità ricade sull’Ente pubblico preposto alla gestione del randagismo, vale a dire ASL competente per territorio o i Comuni, come stabilito dalle Leggi Regionali. Orbene è sempre necessario dimostrare che l’Ente non ha agito con la dovuta diligenza e che l’incidente era prevedibile.
La giurisprudenza consolidata, come nel caso di specie trattato in queste righe, ha stabilito che l’automobilista è responsabile se viaggiava ad una velocità eccessiva non commisurata in base alle caratteristiche tecniche/costruttive della strada o se la condotta di guida posta in essere dallo stesso non era corretta, tanto da non riuscire ad avvistare ed evitare l’ostacolo.
Le procedure da eseguire, sono le seguenti:
- Se il cane è vivo bisogna soccorrerlo ovvero si avvisano i veterinari Asl o le Forze di Polizia. Abbandonare l’animale ancora vivo costituisce reato.
- Raccogliere delle prove (eseguendo delle foto sullo stato dei luoghi, sul veicolo e dell’animale, individuare eventuali testimoni dell’evento e prendere i loro dati).
- Individuare l’Ente responsabile del randagismo a livello regionale -ovvero la ASL, il Comune o entrambi – e presentare richiesta di risarcimento correlata di fotografie e di motivazioni dimostrative da cui si evince che, l’ente preposto ha commesso delle negligenze nel prevenire il fenomeno del randagismo.
La richiesta di ristoro del danno può essere presentata tramite pec con firma digitale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.









