Proventi CdS e sicurezza urbana: nessuna deroga ai limiti per il salario accessorio

Corte dei conti

Di Michele Mavino

Con la deliberazione n. 373/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia interviene su una questione di grande rilievo applicativo per i comuni: la possibilità di escludere dal limite di spesa per il salario accessorio, previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, gli incentivi monetari finanziati con i proventi delle sanzioni al Codice della strada, destinati al potenziamento dei servizi di controllo della polizia locale.

Il parere prende le mosse da un’articolata richiesta del Comune di Rezzato, che, richiamando l’art. 98 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e la contrattazione decentrata integrativa, chiede se tali risorse possano essere assimilate, quanto al regime dei limiti di spesa, alle misure assistenziali e previdenziali di welfare integrativo, già oggetto di una precedente apertura da parte della stessa Sezione (delib. n. 281/2025/PAR), alla luce della deroga introdotta dall’art. 1, comma 124, della legge n. 207/2024.

La risposta della Corte è netta sul primo punto: gli incentivi monetari per il potenziamento dei servizi di controllo non possono essere equiparati al welfare integrativo. La Sezione chiarisce che la deroga prevista dal legislatore riguarda esclusivamente le misure assistenziali e previdenziali, le quali rispondono a una logica diversa rispetto agli incentivi economici collegati alla produttività o al rafforzamento dei servizi. In assenza di una esplicita previsione normativa di esclusione, tali incentivi restano pienamente attratti nel perimetro del trattamento accessorio soggetto al vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Particolarmente significativo è il richiamo al carattere onnicomprensivo del limite al salario accessorio, che la Corte ribadisce essere una regola generale, rispetto alla quale ogni deroga deve risultare espressa o comunque chiaramente desumibile dalla legge. In questo senso, la Corte sottolinea come la recente inclusione del welfare integrativo nel computo del trattamento accessorio renda ancora più stringente la necessità di un fondamento normativo chiaro per qualsiasi esclusione.

Sul secondo quesito, la Sezione adotta una posizione più articolata, richiamando la consolidata giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/SEZAUT/2019). Viene ribadito che, in linea generale, gli incentivi ex art. 208 C.d.S. destinati al potenziamento della sicurezza urbana e stradale rientrano nel divieto di incremento del salario accessorio, poiché non sono automaticamente correlati a risparmi di spesa o a incrementi strutturali di entrata e incidono, quindi, sugli equilibri complessivi di bilancio dell’ente.

Tuttavia, la Corte ammette una possibile e rigorosa eccezione: l’esclusione dal limite di spesa è consentita solo qualora gli incentivi siano finanziati esclusivamente con maggiori proventi effettivamente riscossi rispetto all’esercizio precedente, direttamente riconducibili a un incremento di attività e di produttività del personale di polizia locale, e destinati a remunerare prestazioni aggiuntive e specificamente misurabili, non coincidenti con le ordinarie mansioni di servizio. In tale ipotesi, l’operazione risulta finanziariamente neutra e non elusiva del vincolo normativo.

La deliberazione si colloca, dunque, in una linea interpretativa improntata a forte prudenza, volta a prevenire usi distorsivi o strumentali dei proventi contravvenzionali, che potrebbero altrimenti tradursi in un aggiramento dei limiti di spesa sul personale. Non a caso, la Corte richiama il rischio che una destinazione discrezionale e generalizzata di tali risorse possa alterare la ratio dell’art. 208 C.d.S., sottraendo fondi ad altre finalità obbligatorie previste dalla norma.

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