Complessi veicolari trattrice-semirimorchio

Cosè un autoarticolato

Il Ministero chiarisce alcuni aspetti che creavano certezze interpretative.

Di Michele Mavino

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per la Motorizzazione (prot. n. 36712 del 15 dicembre 2025) interviene su una questione che, negli ultimi anni, ha generato incertezze applicative e disallineamenti operativi tra norma primaria e disciplina regolamentare: la lunghezza massima degli autoarticolati e le conseguenze in sede di immatricolazione e circolazione dei complessi veicolari trattore-semirimorchio.

Il documento muove correttamente dalla ricostruzione del quadro normativo, ricordando come l’art. 61, comma 2, del Codice della strada, modificato dal D.L. n. 121/2021 (conv. in L. n. 156/2021), abbia innalzato la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati a 18,75 m, a condizione che sia certificata l’idoneità delle unità di carico al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e che siano rispettati gli ulteriori limiti regolamentari. Tale intervento legislativo, tuttavia, non è stato seguito dall’adeguamento del Regolamento di esecuzione (art. 216 del D.P.R. n. 495/1992), che continua a richiamare la soglia storica dei 16,50 m.

In questo contesto di disallineamento tra fonte primaria e fonte secondaria, la nota ministeriale assume una funzione chiarificatrice di tipo amministrativo-interpretativo, fornendo agli uffici della motorizzazione indicazioni operative in attesa dell’auspicata armonizzazione normativa. Il MIT invita infatti ad approvare per l’immissione in circolazione semirimorchi non eccezionali che, una volta accoppiati al trattore, determinino complessi veicolari di lunghezza superiore a 16,50 m, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche dell’art. 216 del Regolamento, in particolare quelle relative al posizionamento dell’asse della ralla.

La precisazione sulle distanze – 12 metri tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio e 2,04 metri tra l’asse della ralla e qualsiasi punto della parte anteriore – è centrale, poiché individua il criterio tecnico dirimente per distinguere un semirimorchio ordinario da uno eccezionale. Il MIT ribadisce che il mancato rispetto di tali parametri comporta automaticamente la qualificazione del veicolo come eccezionale per superamento dei limiti di sagoma, con conseguente applicazione dell’art. 10 del Codice della strada e del relativo regime autorizzatorio. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo anche per l’attività di controllo su strada, in quanto chiarisce che il superamento dei 16,50 m, di per sé, non implica automaticamente l’eccezionalità del complesso, se il semirimorchio è conforme alle specifiche tecniche regolamentari.

Merita attenzione anche il richiamo finale alla massima prudenza nell’immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero, sebbene già immatricolati in altri Stati. Il riferimento sottintende l’esigenza di una verifica puntuale della conformità alle norme tecniche nazionali, evitando automatismi basati sul principio del mutuo riconoscimento, che in materia di dimensioni e sagoma dei veicoli incontra limiti evidenti legati alla sicurezza stradale e all’assetto infrastrutturale.

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