Di Giuseppe Vecchio
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5119/2026, ci permette di fare alcune riflessioni su un tema tutt’altro che pacifico del diritto penale: la delimitazione della figura dell’incaricato di pubblico servizio ai fini della configurabilità di alcuni reati contro la P.A.
Il caso trae origine da una vicenda apparentemente “banale”, un esercente convenzionato con un Comune per la vendita dei tagliandi di sosta a pagamento “gratta e sosta” avrebbe omesso di riversare all’ente diverse migliaia di euro, incassate nel corso della stagione estiva. Nonostante i solleciti della polizia locale, il denaro non veniva versato sul conto comunale. L’imputato veniva quindi processato e condannato per peculato, sul presupposto della sua qualità di incaricato di pubblico servizio.
La Cassazione, tuttavia ribaltando l’impostazione delle precedenti pronunce, ha operato una sostanziale riqualificazione del soggetto autore della condotta antigiuridica, escludendo la sussistenza del peculato e riconducendo la condotta nell’alveo del reato comune di appropriazione indebita.
La Corte afferma che lo “svolgimento di semplici mansioni d’ordine”, consistenti in una contrattazione standardizzata e predeterminata nel contenuto, del tutto analoga a quella che l’utente potrebbe realizzare autonomamente mediante le apparecchiature automatiche installate nelle aree di parcheggio, non presenta alcun profilo di autonomia decisionale o discrezionalità, non qualificando quindi un tangibile “pubblico servizio”. Da qui il richiamo al principio, già espresso in giurisprudenza, secondo cui non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga compiti puramente esecutivi, anche se tenuto a rendicontare le attività svolte a fini di controllo interno.
Le conseguenze pratiche non sono irrilevanti, la diversa qualità del soggetto, comporta la diversa qualificazione della condotta in appropriazione indebita che comporta non solo un diverso trattamento sanzionatorio, ma anche l’applicazione del regime di procedibilità a querela introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 c.d. “Riforma Cartabia”.
La sentenza in questione conferma così una impostazione condivisibile, la nozione di incaricato di pubblico servizio non può essere “dilatata” fino a ricomprendere figure meramente ausiliarie, risultando irrilevante il mero rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, in quanto ciò che realmente conta è la funzione di matrice pubblicistica concretamente esercitata dal soggetto.










