A chi spettano le spese per le prove tecniche sui monopattini elettrici?
Di Michele Mavino
La circolare in esame – trasmessa dalla Prefettura di Rieti e avente ad oggetto le “Spese conseguenti agli accertamenti tecnici su veicoli di micromobilità” – affronta in modo sistematico una questione operativa di particolare rilievo per gli organi accertatori, ossia la corretta qualificazione giuridica dei dispositivi di micromobilità e la disciplina delle spese derivanti dagli accertamenti tecnici.
Il primo profilo di interesse è l’attenta ricostruzione del quadro normativo, che distingue tra monopattini elettrici, disciplinati dall’art. 1, commi 75 e ss., L. 160/2019, hoverboard, segway e monowheel, oggi ricondotti all’art. 14, comma 2, L. 177/2024, e velocipedi a pedalata assistita, regolati dall’art. 50, comma 2-bis, CdS.
La circolare sottolinea correttamente che la disciplina degli accertamenti e delle sanzioni varia in funzione della qualificazione giuridica del mezzo. Si tratta di un passaggio non meramente ricognitivo, ma decisivo sul piano applicativo, in quanto incide sulla procedura sanzionatoria, sull’eventuale confisca e sulla gestione del sequestro.
Viene chiarito che l’accertamento tecnico è giustificato nelle ipotesi in cui vi siano elementi oggettivi che facciano presumere il superamento dei limiti di velocità per assenza di regolatore, oppure potenza nominale continua superiore ai limiti consentiti (0,50 kW per i monopattini; 1 kW per altri dispositivi), o ancora, per i velocipedi, superamento dei limiti di 0,25 kW, funzionamento autonomo senza pedalata o oltre 25 km/h.
Di particolare rilievo è l’osservazione secondo cui la potenza da verificare è quella nominale continua e non quella di picco, con necessità di prova prolungata al massimo regime per stabilizzare il dato tecnico.
Tale precisazione assume valore probatorio significativo, perché evita contestazioni difensive fondate su misurazioni istantanee o su valori di picco non rilevanti ai fini normativi.
La circolare individua inoltre strumenti tecnici idonei (ad esempio banchi prova a rulli) e richiama la necessità di verbalizzare dettagliatamente le operazioni, con eventuale nomina di ausiliari tecnici ex art. 13 L. 689/1981. Si tratta di indicazioni operative coerenti con le garanzie del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Sul piano sanzionatorio, il documento distingue opportunamente:
- per altri dispositivi non qualificati come veicoli: applicazione della L. 689/1981
- per monopattini e velocipedi: applicazione del Titolo VI CdS;
Di particolare interesse è il richiamo alla confisca amministrativa nei casi più gravi (es. superamento dei limiti di potenza), nonché al sequestro ex art. 213 CdS per i veicoli soggetti alla disciplina codicistica.
Viene altresì affrontato il tema, spesso problematico nella prassi, dell’affidamento in custodia, distinguendo tra velocipedi e monopattini, che in quanto veicoli, possono essere conferiti ai depositi autorizzati dal Prefetto, e gli altri dispositivi, non qualificati come veicoli, che devono essere custoditi presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore.
l punto centrale della circolare riguarda l’imputazione delle spese per gli accertamenti tecnici.
Viene affermato che in caso di esito positivo (accertata irregolarità), le spese sono poste a carico del trasgressore, richiamando l’art. 201, comma 4, CdS per i monopattini, mentre in caso di esito negativo, le spese restano a carico dell’organo accertatore.
La soluzione appare coerente con i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio e con la logica della causalità dell’azione amministrativa. Tuttavia, sul piano operativo, sarà necessario che gli enti disciplinino in modo puntuale le modalità di quantificazione delle spese, il titolo giuridico del recupero e l’inserimento dell’importo nel verbale o in atto separato.










