La Corte dei Conti sul fondo risorse decentrate.
Di Giuseppe Vecchio
Con la pronuncia del 29 gennaio 2026, la Corte dei conti, Sez. Reg. Basilicata, torna a pronunciarsi su una questione controversa nella gestione economica del personale degli enti locali: il corretto ”tempismo” nella emanazione degli atti presupposti alla contrattazione collettiva integrativa come la costituzione del fondo risorse decentrate.
Il Collegio contabile evidenzia come l’istituzione del fondo per le risorse decentrate debba collocarsi in una fase iniziale dell’esercizio finanziario, preferibilmente in coincidenza con l’apertura dell’anno contabile o, in ogni caso, subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Tale adempimento si pone in diretta continuità con i documenti di programmazione dell’ente, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pianificazione delle politiche di incentivazione del personale.
Secondo la Corte, anche una determinazione del fondo in via provvisoria è sufficiente a consentire l’attivazione degli iter di contrattazione, a condizione che l’amministrazione garantisca la piena trasparenza sulle voci che ne compongono la dotazione finanziaria. In tal modo viene salvaguardata la regolarità del procedimento negoziale ed evitata la “paralisi” delle dinamiche di contrattazione nell’ente.
Come è noto, il quadro normativo e contrattuale impone agli enti locali di destinare specifiche risorse economiche alla contrattazione integrativa, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legge. La costituzione del fondo rappresenta, pertanto, un passaggio preliminare imprescindibile, senza il quale non può perfezionarsi il sistema di corresponsione del trattamento accessorio.
Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui il contratto decentrato assume natura di atto costitutivo del diritto retributivo: solo la stipulazione definitiva, successiva alla fase della pre-intesa e al controllo favorevole dell’organo di revisione, legittima l’assunzione dell’impegno di spesa. Qualora l’accordo venga perfezionato entro il 31 dicembre, le somme confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato, garantendo la copertura per le erogazioni che, saranno liquidate nell’esercizio successivo.
Viceversa, la conclusione dell’intesa oltre la chiusura dell’anno determina la traslazione delle risorse nel risultato di amministrazione tra i vincoli di destinazione, con conseguente “complicazione” dei meccanismi di pagamento ed evidenziando inevitabilmente una “disfunzione gestionale” ascrivibile all’ente.
In definitiva, la Corte sottolinea che il “fattore tempo” assume una valenza sostanziale: l’assenza di effetti retroattivi sugli emolumenti accessori trasforma la tempestività in un elemento essenziale dell’efficacia amministrativa, incidendo direttamente sia sulla tutela delle aspettative economiche dei dipendenti sia sulla qualità complessiva della gestione pubblica.











