Di Michele Mavino
La sentenza n. 33/2026 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia – offre un’interessante applicazione dell’istituto del rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile in materia di danno erariale connesso a falsa attestazione della presenza in servizio da parte di una Responsabile di Polizia Locale.
La vicenda trae origine da un procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., avente ad oggetto reiterate condotte di falsa attestazione della presenza in servizio mediante timbrature del badge non corrispondenti all’effettiva prestazione lavorativa. La Procura regionale ha quindi promosso azione erariale contestando un danno diretto (euro 850,28), corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita in assenza di attività lavorativa, ed un danno all’immagine (euro 10.000,00), correlato al discredito arrecato all’ente locale, anche in ragione del ruolo apicale rivestito dalla convenuta e della risonanza amministrativa e giudiziaria della vicenda.
Sotto il profilo soggettivo, la condotta è stata qualificata come dolosa, elemento che rafforza la gravità della responsabilità contabile, in linea con l’orientamento costante secondo cui la falsa attestazione della presenza integra una violazione particolarmente incisiva dei doveri di fedeltà e correttezza del pubblico dipendente (artt. 55-quater e 55-quinquies D.Lgs. 165/2001).
La convenuta ha integralmente rifuso il danno diretto prima della definizione del giudizio. La Sezione ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere su tale voce, coerentemente con il principio secondo cui la funzione reintegratoria della responsabilità amministrativa viene meno in presenza di integrale ristoro dell’erario. Il dato è significativo anche sotto il profilo sistematico: la responsabilità amministrativa conserva una chiara funzione riparatoria, pur connotata da evidenti finalità deterrenti.
Il cuore della decisione concerne l’applicazione del rito abbreviato, istituto introdotto dal D.Lgs. 174/2016 con funzione deflattiva e volto a garantire l’incameramento certo e tempestivo di somme in favore dell’erario. La convenuta ha richiesto la definizione con il pagamento del 30% della residua pretesa risarcitoria (euro 3.000,00 sul danno all’immagine). La Procura ha espresso parere favorevole sia sull’an sia sul quantum.
La Sezione ha ritenuto ammissibile l’istanza, non trattandosi di danno da arricchimento diretto già rifuso. e congrua la somma proposta, non meramente simbolica ma idonea a garantire un serio ristoro, in coerenza con la duplice funzione restitutoria e deterrente della responsabilità amministrativa (richiamata anche la Corte costituzionale n. 371/1998).
È interessante osservare come il Collegio abbia valorizzato la non irrisorietà dell’importo offerto quale criterio di equilibrio tra esigenze di effettività della tutela erariale e finalità deflattiva del rito. La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, e cioè che il danno all’immagine è configurabile quando la condotta del dipendente pubblico, specie se apicale, incide sul prestigio e sulla credibilità dell’ente.










