Di Michele Mavino
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, n. 4614 del 30 gennaio 2026, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada, affrontando in modo puntuale il tema della confisca del veicolo appartenente a soggetto estraneo al reato e della legittimazione a impugnare tale statuizione.
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con la quale il GIP del Tribunale di Brescia aveva disposto, oltre alla pena concordata, la confisca del veicolo condotto dall’imputato e la sospensione della patente nella misura minima edittale. Il ricorrente lamentava l’inosservanza dell’art. 186, comma 2, lett. c), nella parte in cui prevede che, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, non si faccia luogo alla confisca ma si applichi il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su un duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, viene ribadito un principio processuale di particolare rilievo: quando la confisca sia stata disposta illegittimamente su un bene appartenente a terzo estraneo al reato, il soggetto legittimato a dolersene è esclusivamente il terzo proprietario (o comunque titolare dell’effettiva appartenenza del bene), e non l’imputato. Quest’ultimo, infatti, difetta di legittimazione a impugnare il capo relativo alla confisca di un bene che egli stesso afferma non essere di sua proprietà.
La pronuncia si pone in linea con precedenti arresti, riaffermando la netta distinzione tra posizione dell’imputato e diritti del terzo estraneo, cui spetta attivare gli strumenti di tutela per ottenere la revoca della misura.
In secondo luogo, la Corte evidenzia la genericità del ricorso sia quanto all’interesse concreto del ricorrente – che, paradossalmente, avrebbe dovuto auspicare una misura peggiorativa (il raddoppio della sospensione della patente) in luogo della confisca – sia quanto alla prova dell’“appartenenza” del veicolo a terzi. Sul punto, la sentenza richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui la nozione di “appartenenza” rilevante ai fini dell’esclusione della confisca non coincide con la mera intestazione formale nei pubblici registri, ma implica un effettivo e concreto dominio sul bene, anche sotto forma di possesso o detenzione non occasionali.
La decisione assume rilievo operativo anche per l’attività di polizia giudiziaria e per la redazione degli atti: emerge con chiarezza l’esigenza di accertare in modo puntuale non solo l’intestazione formale del veicolo, ma anche la concreta disponibilità del mezzo al momento del fatto, documentando elementi idonei a qualificare l’effettivo dominio. Analogamente, in sede dibattimentale o di applicazione pena, occorre una motivazione coerente sulla sussistenza o meno dei presupposti per la confisca, evitando automatismi.










