Risolto per voi – Minori non accompagnati: protocolli operativi

Minorinonaccompagnati

Di Michele Giuliano Perrone

Nell’Ordinamento Italiano per minore straniero non accompagnato, in acronimo (MSNA), s’intende il minorenne non avente cittadinanza italiana né dell’Unione Europea che, per qualsiasi causa, si trova nel territorio italiano o che sia sottoposto alla giurisdizione del nostro Stato.

Il più delle volte, il minore è un soggetto immigrato irregolare che viene sbarcato sulle nostre coste o fugge dal proprio Paese di origine per motivi persecutori, chiedendo successivamente “asilo politico”.

Inoltre, questi minori sono privi di assistenza o di rappresentanza legale (poiché in assenza di genitori o di altri adulti che esercitano la sorveglianza sugli stessi) in base alle leggi vigenti nel territorio Italiano.

QUALE NORMATIVE DISCIPLINANO I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI?

I diritti dei minori stranieri non accompagnati e le relative procedure che li riguardano, sono contemplate e disciplinate da varie leggi tra cui troviamo:

  • La Legge n. 47/2017 rubricata “disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
  • Nel codice civile, nella legge n. 184 del 1983.
  • Nelle norme in materia di immigrazione e asilo politico d.lgs. 286/98 e d.lgs. 142/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Nella Convenzione di NEW YORK sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 176/91.

In particolare, la legge n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno gli stessi diritti in materia di protezione legale allo stessi modo dei minori che abbiano cittadinanza italiana.

Per assicurare loro tali diritti, in un’ottica di interesse superiore, occorre procedere “all’audizione del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità, di esperienze pregresse o se lo stesso sia vittima di traffico e tratte di essere umani”.

COSA SUCCEDE SE UN MINORE SIA UN RIFUGIATO POLITICO?

A seguito della L. n. 132/2018, vi è un organismo governativo denominato SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE DATI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)che si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento in centri specializzati dei suddetti minori, i quali, in prospettiva di accoglienza ed integrazione, sono supportati anche dal Tribunale per i minorenni.

Al compimento della maggiore età (anni 18), inoltre, il loro percorso di inclusione prosegue in altre strutture specializzate.

L’IDENTIFICAZIONE DEL MINORE

L’identificazione del minore straniero non accompagnato, viene accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, attraverso il fotosegnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.

Le operazioni de qua, vengono svolte all’interno della Questura competente per territorio o in base al domicilio del minore dai Commissariati di P.S..

Al minore va altresì fornita un’adeguata assistenza sanitaria ed umanitaria. Le operazioni vengono effettuate alla presenza di un tutore legale nominato (o in assenza da un esercente provvisorio) e con l’assistenza di mediatori culturali. Una volta effettuata l’identificazione, al minore viene assegnato un CUI – CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO e le sue impronte vengono inserite all’interno della banca dati SDI.

Qualora ci siano fondati motivi che l’età dichiarata dal minore non sia veritiera e il documento anagrafico sia ritenuto inidoneo per capire la presunta età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, può disporre accertamenti sanitari dai quali si può evincere l’età del soggetto.

Dal suo canto il minore, qualora sia in possesso di un documento di nascita che attesti la propria nazionalità, può richiedere ai Consolati alle ambasciate e alle rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Stato, passaporto o altra documentazione idonea e congrua a dimostrare la propria età anagrafica. In caso di accertamenti disposti dalla Procura, questi ultimi, dovranno essere eseguiti con l’ausilio di personale di mediazione culturale in grado di capire il livello di  alfabetizzazione e la maturità del minore attraverso approcci colloquiali sociali.

Eventuali esami invasivi sanitari, inoltre, devono essere svolti in ambienti protetti alla presenza aggiuntiva di psicologi altamente formati.

Una volta acclarata l’età, attraverso un provvedimento espresso, il Tribunale dei minori lo notifica all’interessato o all’esercente della vigilanza del minore pro tempore. Il provvedimento di attribuzione dell’età può essere impugnato con apposito reclamo entro 10 giorni dalla notifica alla Corte d’Appello.

LA NOMINA DI UN TUTORE LEGALE

La presenza sul nostro territorio di un minore straniero non accompagnato, dev’essere immediatamente comunicata alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minori competente per territorio. Tale operazione è necessaria per la nomina di un tutore legale e per la ratifica alle misure di accoglienza predisposte. Il tutore agisce in nome e per conto del minore, avviando anche pratiche per l’asilo politico o eventualmente la richiesta di permesso di soggiorno.  Lo stesso tutore, inoltre, amministra eventuali beni del minore.

Il tutore nominato da un giudice può essere volontario o in alternativa può essere nominato un Ente Pubblico.

L’ACCOGLIENZA DURANTE LA MINORE ETA’

Secondo l’ordinamento vigente i minori non accompagnati dovrebbero essere accolti in centri specifici di prima accoglienza denominati FAMI. In sede di primo soccorso e per stabilire l’età anagrafica, il personale specializzato si occupa di fornire un approccio immediato basato su colloqui, volti ad acquisire notizie ed informazioni utili circa lo status giuridico del minore. La permanenza dei minori nei centri FAMI non dovrebbe superare i 30 giorni. Nell’eventualità di indisponibilità dei già menzionati centri, il Comune competente per territorio dov’è allocato il minore, si occupa della sua permanenza e del suo benessere fisico e psichico. L’ente può chiedere il rimborso dei costi sostenuti per il minore alla Prefettura giurisdizionalmente competente. In caso di insussistenza di mezzi e strutture da parte dei Comuni, la Prefettura può istituire strutture ricettive temporaneamente adibite al ricovero dei minori.

CARATTERISTICHE DELLA TUTELA DEI MSNA

Il fenomeno preso in esame in queste righe, riguarda principalmente adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni. I minori non possono essere respinti alla frontiera ed hanno diritto ad essere identificati ed accolti in strutture adeguate. Inoltre i minori hanno il diritto:

  • Alla salute a carico del SSN.
  • All’Istruzione e obbligo scolastico.
  • Al lavoro previa iscrizione ai centri d’impiego dai 16 anni.
  • Alla Tutela come abbiamo innanzi visto ed approfondito con la nomina di un tutore e nei casi specifici ai ricongiungimenti familiari.  

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