Multe al comune senza rivalsa automatica.
Di Stefano Manzelli
Quando un ente locale viene sanzionato per violazioni sulla protezione dei dati personali la multa finisce ordinariamente nei debiti fuori bilancio. Ma non sempre si può scaricare il costo sugli apicali anche se l’errore è evidente. Lo ha chiarito la Corte dei conti del Veneto con la sentenza n. 10 del 14 gennaio 2026, che ha escluso la colpa grave in un caso di pubblicazione occasionale di un’ordinanza comunale contenente dati personali non oscurati. La vicenda nasce da una segnalazione di un cittadino che aveva contestato la diffusione di un provvedimento amministrativo privo delle necessarie cautele di anonimizzazione. Il procedimento del Garante si è chiuso con una sanzione superiore ai 20 mila euro, poi pagata dal Comune. A quel punto l’amministrazione ha tentato la strada della rivalsa contabile, sostenendo che il danno erariale derivasse dalla negligenza degli attori coinvolti.
Il dirigente responsabile della pubblicazione e il sindaco. I giudici contabili, tuttavia, hanno respinto l’impostazione accusatoria. L’errore è stato qualificato come episodico e non riconducibile a quella “marchiana trascuratezza” richiesta per integrare la colpa grave. Decisivo un elemento. L’atto risultava già parzialmente oscurato, segno che l’ufficio era consapevole delle regole e che la diffusione del nominativo residuo era frutto di una svista. Quanto al sindaco, la Corte ha richiamato la distinzione tra responsabilità politica e gestione amministrativa. Non è ragionevole pretendere un controllo puntuale su ogni singolo atto dell’apparato burocratico.
Resta però un nodo aperto. La qualifica del sindaco come titolare del trattamento appare ancora spesso sovrapposta, in modo meccanico, al ruolo di legale rappresentante. Un’impostazione non coerente con la logica del GDPR e con l’organizzazione reale degli enti locali che risulta particolarmente evidente, per esempio, in materia di videosorveglianza urbana. Indicare il sindaco come titolare del trattamento in quel caso significa ingenerare l’errato convincimento che di quelle immagini non ne risponda il dirigente della polizia locale. Che invece è certamente l’unico esercente la funzione del titolare.










