Di Francesco De Santis
Dopo una lunga e complessa gestazione, il Consiglio dei ministri ha approvato il «Pacchetto sicurezza».
È all’interno del decreto legge che sono allocate le misure di rafforzamento delle forze di polizia, incluse le polizie locali.
La consapevolezza che qualsiasi iniziativa di potenziamento della sicurezza urbana non possa prescindere dallo stanziamento di adeguate risorse umane e finanziarie, ha indotto l’Esecutivo a mettere sul campo interventi ad hoc.
Per il personale della polizia locale misure specifiche sono state previste con l’articolo 6 del decreto.
In primo luogo (comma 3) ha previsto che il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, istituito presso il Viminale in base all’articolo 35-quater del Dl 113/2018, possa essere destinato da parte dei Comuni, anche, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale. La disposizione specifica che tale ristoro economico non soggiace alle limitazioni della spesa dettati per il lavoro straordinario dalla legge e dalla contrattazione nonché lo esclude dall’applicazione del vincolo di finanza pubblica stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Con il comma 4, infatti, viene prevista la possibilità per gli enti (Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) di finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana, compresa l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e lo straordinario svolto dal medesimo personale. Queste risorse, precisa la norma, non impatteranno sui diversi limiti di spesa di personale e sul computo delle capacità assunzionali.
Anche i proventi alle sanzioni amministrative derivanti dall’articolo 208 del codice della strada daranno il loro contributo per concretizzare le finalità della norma.
Queste risorse potranno essere destinate a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste (lavoro straordinario) al personale della polizia locale senza scontare delle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi in materia e senza impattare sul limite del salario accessorio 2016. In buona sostanza viene così superato il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie (deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG) che aveva escluso la possibilità di incrementare il fondo per il lavoro straordinario con tali proventi.
Infine (comma 6), superando l’orientamento consolidato della magistratura contabile (Puglia n. 131/2016; Campania n. 132/2013 e n. 54/2018), viene espressamente previsto che le assunzioni di vigili stagionali finanziate con i proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada non rientrino nei limiti di spesa per il lavoro flessibile e non si computano ai fini della capacità assunzionale del Dl 34/2019.










