Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo – gli adempimenti in materia di propaganda elettorale.

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di Stefano MANINA

Con la Circolare 14/2026 datata 11 febbraio 2026 la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero degli Interni, ha diffuso le indicazioni sugli adempimenti in materia di propaganda elettorale in vista del referendum confermativo che come è noto  si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo unitamente alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati che interesseranno alcuni collegi del Veneto.

La circolare è stata emessa a seguito dell’ordinanza del 6 febbraio della Corte di Cassazione che ha dichiarato legittima e ammesso la richiesta popolare riformulando il quesito da sottoporre agli e lettori che adesso recita:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, ha confermato la data di indizione delle consultazioni elettorali inizialmente stabilita.

Per quanto di interesse delle Polizie Locali si segnalano i seguenti aspetti salienti.

Per prima cosa, in materia di affissione, la circolare ricorda che l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Conseguentemente alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Tali soggetti che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum in oggetto dovranno presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 16 febbraio 2026. mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata.

Al riguardo la circolare precisa che:

le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, corredate del relativo atto di delega e non è richiesta alcuna autenticazione.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026 le giunte comunali devono individuare gli spazi dedicati all’affissione dei manifesti di propaganda elettorale ripartendoli fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta e che la stessa circolare individua ed elenca.

Dal 30° giorno antecedente la date delle elezioni e quindi dal 20 febbraio sono vietati:

Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico;

Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le sedi dei partiti;

Ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Invece sempre dal 20 febbraio potranno tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Sempre dal 20 febbraio la pubblicità fonica mediante l’uso di autoparlanti su mezzi mobili dovrà avvenire nei termini dell’art. 7 c 2 e della legge 130/1975 e ai sensi del Regolamento di esecuzione del CdS sarà soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto se si svolge in più comuni limitrofi.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e quindi da sabato 7 marzo sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni anche se svolti precedentemente a tale data.

Da sabato 21 a lunedì 23 marzo sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta come anche le nuove affissioni.

Nei giorni di votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dagli ingressi delle sezioni elettorali.

L’attività degli istituti demoscopici all’uscita dei seggi volta a rilevare gli orientamenti di voto non è soggetta a particolari autorizzazioni ma deve avvenire a debita distanza dai seggi e non interferire con l’afflusso e deflusso degli elettori.

La presenza di tali incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini è consentita previo assenso del presidente di seggio solo dopo le votazioni a condizione che non rechi turbamento dello scrutinio stesso.

IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRICOLARE IN COMMENTO

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