Videopodcast – Il nuovo reato di fuga con pericolo per la circolazione

Italian Policeman in Uniform Controlling Road Traffic in The Cit
San Remo, Italy - June 10, 2018: Italian Policeman (Polizia Locale) in Uniform Controlling Road Traffic in The City Center of San Remo, Liguria, Italy

di Stefano MANINA

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Sicurezza 2026  recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione  approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio scorso, che ne sancirà l’immediata entrata in vigore, proviamo ad analizzare più da vicino le modifiche da esso apportate al Codice della Strada.

Eh sì perché ancora una volta il legislatore pone mano al codice della circolazione stradale intervenendo in modo seppur marginale sullo stesso in un più ampio disegno volto a garantire una maggiore sicurezza urbana e in generale assicurare maggiore tutela agli organi di polizia.

Ci riferiamo nel dettaglio alle modifiche apportate dall’articolo 8 del provvedimento all’articolo 192 del Cds.

Infatti oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie già previste e inasprite poco meno di un anno fa dal Decreto-Legge n. 48 del 11/04/2025 la nuova versione di tale articolo prevede con l’aggiunta del comma 7 bis anche l’introduzione di un illecito penale.

E si badi non di poco conto infatti non si tratta di una semplice contravvenzione, ma addirittura di un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La condotta specifica che integra questo nuovo reato è costituita non solo dal non fermarsi all’alt imposto regolarmente dagli organi di polizia (questa volta ricomprendendo anche la polizia locale) ma poi di darsi alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità.

E non finisce qui, alla sanzione penale principale si accompagnano le misure accessorie della sospensione della patente di guida da uno a due anni e della confisca del veicolo se di proprietà del conducente stesso.

Ma al secondo comma l’articolo 8 del Decreto Sicurezza interviene anche a modificare l’articolo 382-bis del codice di procedura penale, aggiungendo dopo il comma 1-bis, il seguente:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale”.

Infatti la previsione della nuova fattispecie delittuosa rientra per determinazione della pena della reclusione da sei mesi a cinque anni nei reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di cui all’articolo 381 c.p.p.

Istituto del quale il Decreto Legge allarga i confini temporali consentendo l’arresto anche nelle ipotesi di c.d. quasi flagranza e flagranza differita a patto che non sia stato possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale entro il limite massino delle 48 ore.

Analizzando in breve la nuova norma, in attesa di sicuramente più autorevoli indicazioni che vorranno fornire le singole Procure e Prefetture o lo stesso Ministero degli Interni, ci permettiamo di sottolineare alcuni aspetti e criticità operative.

La norma punisce chiunque, ed è quindi generica, riconducendo però la fattispecie almeno in prima battuta ai conducenti di veicoli (siano essi a motore o no) in quanto per commettere il reato devono non fermarsi all’alt imposto dagli organi di polizia stradale.

La norma però non richiama esplicitamente di fuga con il veicolo ricomprendendo in linea teorica anche il caso di chi abbandona il veicolo e fugge a piedi e quindi possibili trasportati sempre che fuggendo creino la suindicata situazione di pericolo.

Infatti rimane però come condizione imprescindibile per la realizzazione delle fattispecie penale, la successiva condotta posteriore al mancato arresto costituita dalla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità.

Certamente è quindi  tale condizione necessaria che rappresenta il discrimine secondo il principio di specialità tra l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il reato di nuovo conio.

Il mancato arresto all’alt implica le vecchie sanzioni amministrative; la fuga con pericolo per la circolazione che mette a repentaglio l’incolumità pubblica o individuale costituisce fondamento della fattispecie penale.

Certo non sarà sempre facile per gli operatori capire entro quale limite si possa configurare il pericolo per l’incolumità.

Mi sento di dire che parte tutelata possa essere addirittura lo stesso conducente, oltre che i suoi trasportati, (incolumità individuale) ma anche gli stessi operatori di polizia e poi tutti gli altri utenti della strada (incolumità pubblica) potenzialmente messi a rischio da una condotta di guida (o perché no di fuga a piedi) pericolosa messa in atto per sottrarsi al controllo di polizia.

Più evidente e facile sarà il caso in cui il soggetto provochi malauguratamente un sinistro stradale concretizzazione oggettiva della situazione soggettiva di pericolo.

Sicuramente per far ricadere il comportamento nella fattispecie penale sarà necessario per gli operatori evidenziare gli elementi oggettivi costituenti la situazione di pericolo messa in essere, meglio se documentata da video estratti da bodycam, dashcam o impianti di videosorveglianza.

Relativamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sicuramente la stessa troverà applicazione solo in caso di conducenti di veicoli per i quali è necessario il titolo di guida quindi non ai conducenti di velocipedi e monopattini.

Veicoli questi che invece, a condizione del fatto che siano di proprietà dell’indagato, saranno comunque oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla prevista confisca in caso di condanna.

Il nuovo reato andrà poi combinato a seconda della condotta tenuta anche con quello di resistenza o violenza a pubblico ufficiale e a quello di lesioni o omicidio stradale.

Un’ ultima precisazione: per ben due volte sia nella definizione della condotta che nella condizione di differimento dell’arresto facoltativo il legislatore ha chiamato in causa l’incolumità pubblica e individuale.

Attenzione questo è il fondamento del nuovo reato, ma in sede giudiziale potrebbe rappresentare anche un monito per gli organi di polizia stradale schierati sulle nostre strada per garantire la sicurezza stradale e non per metterla a repentaglio con condotte pericolose e eccessivamente sproporzionate rispetto al fine da perseguire e all’ adempimento del proprio dovere istituzionale.

Soprattutto allorchè si sia rilevato il numero di targa del veicolo o raccolto elementi utili per la successiva identificazione dell’interessato.

Vero è che il proprietario del veicolo non è per forza il suo conducente, ma di norma risponde della circolazione del proprio veicolo e una volta convocato come testimone di fronte a comportamenti elusivi o reticenti potrà sempre essere incriminato per favoreggiamento personale.

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