Il parere ANAC che cambia la regia delle selezioni (e dà una lezione anche alle gare)
Di Luca Leccisotti
Il dibattito sulla composizione delle commissioni non è un tecnicismo per addetti ai lavori: è il punto in cui la credibilità della procedura – concorsuale o selettiva in senso lato – si misura sul terreno più scivoloso, quello della fiducia. Il parere reso da ANAC (fasc. 4032/2025) si colloca esattamente qui: non inventa nuove regole, ma ricompone in modo rigoroso il quadro dei principi e delle cautele che devono governare la nomina dei commissari, rimettendo al centro un concetto spesso dimenticato nella pratica amministrativa: la commissione è organo tecnico “straordinario”, chiamato a operare entro confini predeterminati dalla lex specialis e sorvegliati dai principi di pubblicità, imparzialità e competenza.
Il primo snodo è metodologico: l’Autorità richiama l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 come norma-matrice dei principi selettivi e individua, in particolare, le lettere che impongono misure idonee a garantire pubblicità e imparzialità e, soprattutto, una composizione della commissione fondata su esperti di provata competenza. Non è un richiamo ornamentale. La “provata competenza” non è una formula di stile, ma un criterio giuridico di legittimazione dell’organo: se il commissario non è adeguato per esperienza e specializzazione rispetto alle materie oggetto di selezione, l’atto di nomina diventa vulnerabile e, con esso, l’intera procedura.
Il secondo snodo è organizzativo e anticorruzione. Il parere valorizza la necessità che le amministrazioni si dotino di regole interne chiare sulla scelta dei componenti, richiamando la Direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il messaggio, tradotto in termini operativi, è netto: disciplinare ex ante criteri, requisiti, modalità di individuazione e verifiche (inclusi profili di inconferibilità/astensione e tracciabilità) non è un esercizio di stile regolamentare, ma una misura di prevenzione integrata, coerente con le logiche di gestione del rischio. Chi continua a nominare “a vista”, sulla base di consuetudini interne non formalizzate, non sta semplificando: sta aumentando l’esposizione a contestazioni e, soprattutto, sta indebolendo la difendibilità delle scelte.
Il terzo snodo è quello temporale, apparentemente banale ma decisivo nella pratica: quando si nomina la commissione? Consiglio di Stato ha ribadito la natura del bando quale lex specialis vincolante per amministrazione e concorrenti; da qui la conseguenza logica evidenziata nel parere: la nomina non può “sensatamente” precedere la pubblicazione del bando, perché la commissione deve operare entro la cornice regolatoria già resa conoscibile all’esterno. Nello stesso tempo, l’Autorità – facendo tesoro dell’elaborazione giurisprudenziale – chiarisce che non esiste un obbligo di attendere la scadenza del termine per la presentazione delle domande: la nomina può intervenire anche prima, se ciò è funzionale a presidiare imparzialità e trasparenza, evitando il rischio (non solo reale, ma anche percepito) di una composizione “modellata” sui profili dei candidati che hanno presentato domanda. Questa è la parte più “moderna” del ragionamento: l’imparzialità non è solo assenza di condizionamento effettivo, ma anche prevenzione della ragionevole apparenza di condizionamento.
Il quarto snodo riguarda la composizione soggettiva: interni o esterni? Il parere ricostruisce la disciplina combinata dell’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001 e dell’art. 9 del d.P.R. 487/1994. Ne esce una regola chiara: la scelta tra commissari interni ed esterni è rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, purché restino fermi i requisiti qualificanti (competenza, esperienza, neutralità rispetto a organi politici, cariche politiche, rappresentanze sindacali). In altre parole, il “vincolo” non è la provenienza, ma la qualità e l’indipendenza funzionale. Il che ha due implicazioni pratiche. Primo: la motivazione della nomina deve dar conto – anche sinteticamente, ma seriamente – della congruità del profilo rispetto alle materie concorsuali. Secondo: non è sostenibile (né sul piano del diritto, né su quello della buona amministrazione) un automatismo che escluda a priori categorie di soggetti solo perché “vicini” all’ente, se non ricorre un divieto normativo o una situazione concreta di conflitto.
Ed è qui che il parere assume un rilievo che supera il caso di specie: nulla osta, afferma l’Autorità, al conferimento dell’incarico di commissario anche a collaboratori dell’ente (si pensi a difensori legali o componenti del collegio dei revisori), purché siano rispettati i requisiti imposti dal legislatore. Il punto non è “chi sono”, ma “se possono essere indipendenti e competenti” rispetto alla funzione che devono svolgere, e se l’amministrazione è in grado di dimostrarlo con una istruttoria minima ma tracciabile. Qui si gioca la differenza tra scelta ragionevole e scelta esposta: la prima è sostenuta da criteri predeterminati, verifica di incompatibilità/astensione e motivazione; la seconda è affidata al non detto e diventa, inevitabilmente, terreno fertile per ricorsi.
Per una platea che si occupa di contratti pubblici, la lezione è immediata: anche nelle gare, la qualità della procedura si costruisce molto prima della seduta di valutazione. Regole interne chiare, nomine non “reattive”, competenza effettiva e presìdi anticorruzione non sono zavorra, ma infrastruttura di legittimità. E nel d.lgs. 36/2023 – che pretende stazioni appaltanti capaci, responsabili e orientate al risultato – la capacità amministrativa si misura proprio qui: nel saper rendere non solo corrette, ma anche credibili, le scelte che contano.










