Di Luca Leccisotti
La composizione della commissione giudicatrice resta uno dei punti più sensibili del contenzioso in materia di contratti pubblici: non per un vezzo formalistico, ma perché dalla qualità (e dalla legittimità) del collegio dipendono la credibilità della valutazione tecnica e la stabilità dell’aggiudicazione. Il d.lgs. 36/2023, nel disciplinare la commissione, impone un requisito essenziale: i commissari devono possedere competenza ed esperienza coerenti con l’oggetto del contratto, secondo un criterio funzionale a garantire valutazioni affidabili e, al tempo stesso, a impedire che la scelta dei commissari diventi “sartoriale” o strumentale. In questo quadro, un chiarimento giurisprudenziale è particolarmente utile nella pratica: la competenza richiesta va riferita al settore cui attiene l’appalto, non alla conoscenza minuziosa di ciascuna singola prestazione descritta nel disciplinare o nel capitolato.
Il tema è tutt’altro che teorico. Soprattutto nei servizi complessi (educativi, socio-sanitari, ICT, facility, servizi integrati), molte stazioni appaltanti si trovano davanti a un bivio operativo. Se si pretende che i commissari siano specialisti di ogni micro-attività prevista dagli atti di gara, la commissione diventa difficilmente componibile e si restringe eccessivamente il bacino dei candidati, con rischi ulteriori (nomine “obbligate”, prossimità al mercato, incremento del rischio di conflitti di interessi). Se, al contrario, si adotta un criterio troppo elastico, si espone la procedura alla censura opposta: collegio non adeguatamente competente e, quindi, valutazione tecnica vulnerabile. La chiave è trovare un equilibrio ragionevole, coerente con l’assetto codicistico: competenza settoriale effettiva, non iper-specializzazione puntiforme.
In questa direzione si colloca l’arresto del Consiglio di Stato n. 4196/2025, che valorizza un’impostazione “per macro-aree”: l’esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee rispetto al contratto e non alle singole attività, prese una per una, come se ciascuna costituisse un sotto-settore autonomo. L’idea di fondo è lineare: ciò che rileva è l’idoneità complessiva del collegio a comprendere e valutare l’offerta sul piano tecnico nel settore dell’affidamento; non è invece necessario che ogni commissario abbia maturato esperienza esattamente coincidente con lo specifico micro-perimetro prestazionale delineato dagli atti di gara. Ne discende un corollario importante: esperienze maturate in segmenti contigui dello stesso ambito (ad esempio, in settori limitrofi o in gradi/contesti diversi, ma riconducibili alla medesima area tematica) possono essere considerate coerenti, a condizione che l’oggetto dell’appalto appartenga allo stesso “orizzonte” di competenze.
Questa lettura dialoga con la struttura della disciplina codicistica (art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023), che aggancia la competenza dei commissari al settore cui si riferisce il contratto. La norma non costruisce un test di iper-specializzazione, né impone una sovrapposizione perfetta tra curriculum del commissario e dettaglio di ciascuna prestazione. Pretende, piuttosto, che la commissione sia complessivamente idonea a svolgere la funzione valutativa. Del resto, se si pretendesse un’allineamento millimetrico con ogni singola prescrizione del capitolato, si produrrebbe un effetto distorsivo: la commissione diventerebbe “troppo specifica”, con restringimento del bacino e aumento del rischio che la selezione del collegio appaia orientata. In sostanza, il criterio del settore è anche un presidio di imparzialità e di neutralità organizzativa, perché evita che la nomina si trasformi in una micro-selezione ad personam.
Sul piano operativo, la regola di metodo per le stazioni appaltanti è semplice ma va scritta bene negli atti. Primo: nell’atto di nomina (o nella determina che lo presuppone) occorre esplicitare il criterio di coerenza tra competenze dei commissari e settore dell’appalto, evitando una motivazione “atomistica” che rincorra ogni singola prestazione. Secondo: la motivazione deve dimostrare che, nel loro insieme, i commissari presidiano le macro-aree tecniche e organizzative dell’affidamento (qualità del servizio, organizzazione, gestione risorse, aspetti tecnici caratterizzanti, compliance), non che ciascuno copra ogni dettaglio. Terzo: nei contratti ad alta articolazione prestazionale, è preferibile strutturare la commissione per competenze complementari sulle aree portanti, piuttosto che inseguire specialisti monotematici per micro-attività: la complementarità è più difendibile e più funzionale alla valutazione.
In conclusione, la competenza dei commissari non si misura con il righello del disciplinare, ma con la bussola del settore. La commissione deve essere tecnicamente credibile e coerente con l’ambito dell’appalto, non una somma di micro-specialisti selezionati per sovrapposizione perfetta alle singole prestazioni. È un assetto che aumenta la qualità della valutazione e riduce il contenzioso “paralizzante”, quello che usa la commissione come leva per rimettere in discussione l’intera gara.










