RENTRI-gestione del FIR in caso di mancata connessione.

Senza titolo

di Stefano MANINA

Il 6 febbraio scorso sul sito del Ministero dell’Ambiente nella pagina dedicata ai servizi RENTRI è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 che definisce le Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il provvedimento immediatamente operativo è stato adottato secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 1, del D.M. n. 59 del 2023 che appunto prevedeva la predisposizione di uno o più decreti direttoriali che avrebbero dovuto definire:

le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento,

le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale,

i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori

le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti,

Il provvedimento a sua volta approva due allegati tecnici.

L’Allegato 1 che di fatto contiene e descrive nel dettaglio tUtti i passaggi e le  Modalità  operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (di seguito FIR digitale)

La possibilità dell’utilizzo di questa procedura di controllo alternativa decorrerà ogni volta che si dovesse verificare l’apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI.

Di ciò verrà data opportuna comunicazione mediante avviso pubblicato nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (https://www.rentri.gov.it) e sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali

La procedura emergenziale continuerà ad essere applicata sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI (https://www.rentri.gov.it) e su quello dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home), e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR.

Conseguentemente tutti gli operatori potranno riprendere le modalità ordinarie di utilizzo del FIR digitale a partire dal giorno successivo a quello in cui la cessazione dell’evento è stata comunicata.

L’allegato 2 che in modo analogo fornisce le indicazioni e le procedure da adottare nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea della connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale” utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

TuttI gli avvisi descritti negli Allegati 1 e 2 saranno  pubblicati nella sezione “Avvisi” del RENTRI, consultabile sul portale www.rentri.gov.it. Che costituisce punto di riferimento comunicativo al fine di poter attestare l’effettiva condizione di mancanza di disponibilità dei servizi per l’utilizzo delle procedure disciplinate dal presente decreto.

 In caso di mancanza di disponibilità del portale www.rentri.gov.it si dovtà fare riferimento alla pubblicazione dell’avviso sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home).

DI SEGUITO IL DECRETO DIRETTORIALE CON I RELATIVI ALLEGATI

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