Analisi critica della circolare della Prefettura di Lecce sull’impiego dei droni nella Polizia Locale.
Di Carmine Soldano
Ci sono momenti in cui il dibattito giuridico smette di essere soltanto interpretazione normativa e diventa cartina di tornasole della visione istituzionale che si ha della pubblica amministrazione. Il tema dell’utilizzo dei droni da parte della Polizia Locale appartiene a questa categoria. Non perché si discuta di tecnologia (quella cambia inevitabilmente), ma perché, dietro il confronto sugli strumenti, si intravede una domanda più profonda: quale modello di sicurezza territoriale immaginiamo per il futuro e quale ruolo intendiamo riconoscere agli enti locali nel suo presidio quotidiano?
L’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte della Polizia Locale attraversa, oggi, una fase di evidente tensione interpretativa. Da un lato, l’evoluzione normativa e tecnologica ha progressivamente integrato i sistemi UAS nelle attività di controllo territoriale, dall’altro, alcune recenti letture restrittive sembrano ricondurre tali strumenti entro confini operativi sempre più ridotti.
Ne deriva un quadro di incertezza che rischia di produrre conseguenze concrete: Comandi che hanno investito in formazione specialistica, protocolli operativi e innovazione tecnologica si trovano improvvisamente di fronte ad una visione che tende a confinare il drone a funzione meramente accessoria, quasi notarile, privata della sua naturale vocazione preventiva.
Tuttavia, il punto non è tecnologico…è ordinamentale!
- L’EQUIVOCO DI FONDO: IL MEZZO NON DETERMINA LA FUNZIONE
Il primo errore concettuale consiste nel sovrapporre due piani distinti: quello tecnico-aeronautico e quello giuridico-funzionale. Autorizzare il volo di un aeromobile significa regolare il mezzo. Attribuire una funzione di polizia significa definire competenze normative. Le due dimensioni non coincidono.
Il drone non è una funzione pubblica: è uno strumento e, come tale, non possiede autonomia giuridica rispetto all’attività che supporta. Se un sistema UAS viene impiegato per accertare un illecito edilizio, ambientale o urbanistico, l’attività rimane quella tipica della polizia amministrativa e giudiziaria locale. Il mezzo non trasforma la natura della funzione.
Confondere il contenitore con il contenuto significa introdurre, surrettiziamente, limiti che il legislatore non ha previsto.
- PROFESSIONALITÀ OPERATIVE: UNA REALTÀ CONSOLIDATA
L’idea di un impiego improvvisato o privo di adeguata qualificazione non corrisponde alla realtà operativa. Gli operatori destinati alle attività di controllo da remoto sono normalmente in possesso di abilitazioni aeronautiche conformi alla disciplina europea, integrate da formazione specifica finalizzata all’impiego operativo in ambito di polizia.
L’attività non si svolge in assenza di regole: analisi del rischio, protocolli di sicurezza e procedure operative costituiscono ormai prassi consolidata.
La professionalizzazione crescente dimostra come l’innovazione tecnologica sia stata accompagnata da un parallelo sviluppo culturale e organizzativo, spesso sottovalutato nel dibattito pubblico.
- IL CORTOCIRCUITO ISTITUZIONALE
Uno degli aspetti più problematici dell’attuale scenario è la disarmonia interpretativa che emerge tra livelli diversi dell’ordinamento. Da un lato si riconosce, in sede tecnica, la possibilità di operare con prerogative tipiche delle attività pubbliche, dall’altro si prospetta una lettura funzionale che restringe l’impiego operativo dello strumento. Si crea così una situazione paradossale: il mezzo è legittimamente impiegabile, ma l’attività che dovrebbe svolgere viene ridotta o svuotata.
Il rischio è evidente. Trasformare uno strumento di prevenzione in un semplice dispositivo di constatazione ex post, con perdita di efficacia proprio nel momento in cui la prevenzione rappresenta il fulcro dell’azione amministrativa moderna.
- FUNZIONI DELLA POLIZIA LOCALE E COERENZA SISTEMICA
La Legge quadro attribuisce alla Polizia Locale funzioni articolate che comprendono polizia giudiziaria, polizia stradale e attività ausiliarie di pubblica sicurezza, oltre alle tradizionali competenze amministrative territoriali. Sicché, negare l’uso di strumenti tecnologicamente avanzati nelle materie di competenza significherebbe ridurre l’effettività di tali attribuzioni.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che i rilievi effettuati mediante drone costituiscono modalità lecite di acquisizione documentale e non strumenti invasivi assimilabili a forme di intercettazione. Analogamente, il monitoraggio ambientale e territoriale attraverso UAS è stato ritenuto compatibile con l’esercizio delle funzioni di vigilanza degli Enti Locali.
Il quadro complessivo non delinea divieti impliciti, bensì un uso responsabile e proporzionato della tecnologia.
- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ OPERATIVA
L’evoluzione della sicurezza urbana impone strumenti adeguati. Il drone consente maggiore sicurezza per gli operatori, rapidità di intervento, contenimento dei costi e acquisizione oggettiva delle evidenze. Limitare tali possibilità senza un chiaro fondamento normativo rischia di entrare in tensione con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
L’innovazione, infatti, non dovrebbe essere percepita come un elemento di espansione indebita delle competenze, ma come naturale adeguamento dell’amministrazione pubblica alle esigenze del territorio.
- IL VERO RISCHIO: LA PARALISI SILENZIOSA
Più che l’abuso dello strumento, il pericolo reale è l’incertezza interpretativa. Quando le regole appaiono ambigue, l’effetto è la prudenza eccessiva: Comandi che rinunciano a utilizzare strumenti legittimamente acquisiti, amministrazioni che vedono vanificati investimenti pubblici, operatori lasciati in un limbo operativo.
La sicurezza del territorio non beneficia della confusione normativa.
- CONCLUSIONE. LA VERA QUESTIONE NON SONO I DRONI
Il dibattito, in fondo, non riguarda i droni quanto, piuttosto, la capacità delle istituzioni di accettare che la sicurezza territoriale del XXI secolo non può essere affrontata con strumenti interpretativi del secolo scorso. Riguarda la fiducia che lo Stato ripone nelle autonomie locali e nella loro capacità di operare con professionalità, coordinamento e responsabilità.
Il drone non ridefinisce le gerarchie istituzionali, non altera l’equilibrio tra Stato e autonomie, non crea nuove competenze. Rappresenta soltanto il simbolo di una trasformazione inevitabile: il passaggio da una Polizia Locale prevalentemente reattiva ad una Polizia Locale preventiva, analitica e tecnologicamente consapevole.
E forse è proprio qui il punto di equilibrio che il dibattito dovrebbe ritrovare, ossia non temere l’innovazione, ma governarla! Perché la vera modernità amministrativa non consiste nel limitare gli strumenti, bensì nel saperli utilizzare con regole chiare, responsabilità definite e visione strategica. Altrimenti il rischio è evidente: non quello di vedere troppi droni nei cieli, ma troppo poche amministrazioni capaci di guardare avanti.










