Rifiuti o sottoprodotti

Marmettola rifiuto marmo

Lo stretto vincolo che sussiste tra la pianificazione del territorio e la sua tutela.

Di Michele Mavino

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 993, affronta un tema di particolare rilevanza sistematica nella disciplina ambientale: la corretta qualificazione di materiali come “sottoprodotti” ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e il rapporto tra tale qualifica e le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del TUA.

Il giudizio trae origine dalla vicenda relativa alla rinaturalizzazione di una ex discarica (Cava 4), per la quale la società appellante intendeva utilizzare materiali derivanti dalla lavorazione lapidea, qualificandoli come sottoprodotti e non come rifiuti. L’amministrazione comunale e ARPAT avevano invece ritenuto che tali materiali non fossero conformi ai parametri della colonna A della Tabella 1 (siti ad uso verde pubblico e residenziale), disponendo conseguentemente ordinanza di rimozione e sospensione dei lavori.

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la corretta individuazione della colonna A o B della Tabella 1.

Il Consiglio di Stato conferma che:

  • la determinazione provinciale ex art. 208 TUA rinviava espressamente alla Tabella 1;
  • il materiale da utilizzare per la rinaturalizzazione doveva essere conforme alla classificazione urbanistica dell’area di destinazione;
  • l’area, classificata come “E5 – Cave e siti di discarica dismessi di recupero ambientale”, rientrava tra quelle a prevalente funzione agricola, con possibile futura destinazione a verde o servizi.

Da ciò il Collegio deduce correttamente l’applicabilità della colonna A e non della colonna B.

Il principio affermato è chiaro: non è la natura storica del sito (cava/discarica) a determinare la colonna applicabile, ma la destinazione urbanistica attuale e futura dell’area. Si tratta di un passaggio di grande interesse operativo per enti locali e ARPA, perché ribadisce che la scelta dei parametri ambientali deve essere coerente con la funzione pianificatoria del territorio.

Il cuore motivazionale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 184-bis TUA. Il Collegio richiama il principio secondo cui le quattro condizioni (lett. a, b, c, d) devono sussistere tutte congiuntamente. In particolare, viene valorizzato il requisito di cui alla lett. b):

“è certo che la sostanza sarà utilizzata…”

La verificazione tecnica ha accertato che il materiale rispetta i limiti della colonna B ma non rispetta quelli della colonna A; per l’intervento specifico (rinaturalizzazione della cava), esso non è utilizzabile. Conseguentemente, il requisito della “certezza del riutilizzo” non può dirsi integrato rispetto alla specifica destinazione progettuale.

Il principio affermato è di grande rilievo sistematico: la qualifica di sottoprodotto non può essere attribuita in astratto, ma deve essere verificata in relazione alla concreta destinazione del materiale. Non è sufficiente quindi che il materiale possa essere riutilizzato “in generale” o per altre finalità, occorre che sia effettivamente e legittimamente riutilizzabile per lo specifico impiego previsto.

Particolarmente interessante, anche sotto il profilo applicativo per polizia locale e uffici ambiente, è il passaggio relativo all’ordinanza di rimozione ex art. 192 TUA.

Il Consiglio di Stato sottolinea che le schede di identificazione indicavano come destinazione finale la rinaturalizzazione della cava e non risultavano avviate operazioni di recupero nei tempi dichiarati. Inoltre il deposito superava i limiti temporali e le modalità previste.

Ne deriva che il materiale, non essendo più certo nel suo riutilizzo per la finalità dichiarata, non poteva essere qualificato come sottoprodotto.

Si tratta di un punto cruciale: il mancato rispetto delle condizioni di certezza e tracciabilità del riutilizzo comporta la riconduzione del materiale nell’alveo dei rifiuti, con tutte le conseguenze sanzionatorie e ripristinatorie.

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