Strisceblu

La sanzione rimane legittima anche dove il sistema non prevede pagamento elettronico.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 13 febbraio 2026, n. 3273, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, riafferma con chiarezza la natura pubblicistica dell’obbligazione tariffaria e la conseguente configurabilità dell’illecito amministrativo in caso di omesso pagamento.

Il caso trae origine dall’opposizione proposta avverso un verbale elevato ai sensi dell’art. 7, comma 15, C.d.S., per sosta in area a pagamento senza esposizione del titolo. Il ricorrente sosteneva che, a seguito dell’estensione dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche ai dispositivi di controllo della sosta (comma 901, l. n. 208/2015), il Comune, non avendo predisposto il POS, non avrebbe potuto irrogare la sanzione, prospettando addirittura una tacita abrogazione della norma sanzionatoria.

La Suprema Corte respinge in modo netto tale ricostruzione. In primo luogo, esclude qualsiasi effetto abrogativo dell’art. 7, comma 15, C.d.S., evidenziando che il comma 901 della legge di stabilità 2016 si limita ad estendere ai parchimetri l’obbligo di accettare strumenti di pagamento elettronici, senza incidere sulla disciplina sanzionatoria della sosta regolamentata.

Il passaggio centrale della decisione è però quello relativo alla qualificazione giuridica del rapporto. La Corte ribadisce un principio già affermato con la sentenza n. 16258/2016: la sosta a pagamento su suolo pubblico non integra un rapporto contrattuale tra utente e Comune, bensì costituisce attuazione di un potere regolamentare dell’ente finalizzato alla rotazione e razionalizzazione degli spazi. Ne deriva che l’omesso pagamento della tariffa non configura un inadempimento contrattuale, ma un’“evasione tariffaria” che si traduce in violazione amministrativa.

Di conseguenza, non è invocabile l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), istituto proprio della materia contrattuale. L’obbligo dell’ente di consentire anche il pagamento elettronico non si traduce in una condizione di esigibilità della prestazione sanzionatoria. L’utente resta comunque tenuto al pagamento della tariffa, potendo adempiere mediante le modalità alternative disponibili (es. contante).

La Corte introduce tuttavia un elemento di equilibrio: l’eventuale mancata attivazione dei pagamenti elettronici può assumere rilievo sotto il profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito. L’opponente, per ottenere l’annullamento del verbale, deve allegare e dimostrare non solo l’assenza del POS, ma anche l’oggettiva impossibilità di adempiere con le modalità alternative, secondo un parametro di ordinaria diligenza (ad esempio area isolata, impossibilità di reperire moneta, assenza di esercizi nelle vicinanze). In mancanza di tale prova, la sanzione resta legittima.

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